Chi Siamo
Regolamento Interno
REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE BASI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DELLA LNI
|
|
INDICE |
|
|
|
PREMESSA |
|
|
pagina 3 |
|
Capo I Principi generali |
|
|
pagina 4 |
|
1. Pubblicità e trasparenza |
|
|
pagina 4 |
|
2. Posti provvisori e ospitalità |
|
............. |
pagina 4 |
|
3. Assegnazioni riservate ai disabili |
|
|
pagina 5 |
|
4. Quota sociale per il posto barca |
|
. |
pagina 5 |
Capo II Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca ....................................... pagina 6
- Titolarità dell’assegnazione............................................................................................. pagina 6
- Divieto di cumulo nelle assegnazioni.............................................................................. pagina 6
- Regime proprietario dell’unità da diporto....................................................................... pagina 6
- Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento........................................................... pagina 7
- Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali.............. pagina 7
- Inalienabilità del posto barca......................................................................................... pagina 8
- Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi.................................................................. pagina 8
- Effetti dei provvedimenti disciplinari............................................................................ pagina 8
Capo III Graduatoria di merito ................................................................................................ pagina 9
- Graduatoria di merito..................................................................................................... pagina 9
- Presentazione della domanda...................................................................................... pagina 10
- Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.................................................. pagina 10
- Pubblicazione ed efficacia della graduatoria............................................................... pagina 10
- Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.......................................................... pagina 11
- Unità in comproprietà.Divieto di cumulo dei punteggi............................................... pagina 11
Capo IV Decadenza dall’assegnazione del posto barca ........................................................ pagina 11
- Cause di decadenza...................................................................................................... pagina 11
Capo V Disposizioni finali..................................................................................................... pagina 12
- Norme di rinvio........................................................................................................... pagina 12
- Obbligo applicazione e sanzioni ................................................................................. pagina 12
- . Entrata in vigore. Prima applicazione ..................................................................... pagina 12.
Appendice A domanda ormeggio in transito Appendice B tabella dei punteggi Appendice C domanda posto barca Appendice D dichiarazione attività svolta
PREMESSA
Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le strutture periferiche, istituite ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le Sezioni della Lega Navale Italiana che dispongano di basi nautiche e disciplinano l’assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza dei soci dal godimento della sistemazione d’ormeggio in acqua o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.
Le presenti disposizioni, in relazione ai principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento allo Statuto, disciplinano in particolare:
- l’iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità, nonché il divieto assoluto per il socio assegnatario del posto barca, di utilizzare la propria unità per “attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere in favore di enti, associazioni, circoli o altri soggetti diversi dalla LNI, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica” (art. 34 co.3 del Regolamento allo Statuto);
- l’espresso divieto di concessione dell’ormeggio o del rimessaggio a tempo indeterminato, onde consentire a tutti i soci di poter accedere al posto barca;
- la formazione di graduatorie per l’assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio secondo le specificità di ogni singola Sezione in conformità con il presente Regolamento;
- l’impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto per assecondare l’attività sociale della propria S.P. mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- la decadenza dall’assegnazione;
- la formale accettazione dell’obbligo di versamento delle quote per ormeggio con le modalità e tempi stabiliti dal CD della Struttura periferica secondo quanto espressamente previsto nella richiesta di assegnazione di posto barca (Appendice C) al presente Regolamento.
Capo I Principi generali
-
- Pubblicità e trasparenza
La Struttura periferica che dispone di posti barca in acqua o di stazionamento a terra deve:
- indicare la composizione dei posti ai pontili e sui piazzali (numero/tipo posti barca) che possono essere:
- assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci secondo quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali), collocati al di fuori della graduatoria di merito;
- confermare, nel caso non vi siano rilevanti modifiche ai posti barca disponibili, ovvero aggiornare annualmente con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, collegati a:
- dimensioni e caratteristiche dell’area in concessione;
- profondità dei fondali e spazi di manovra;
- caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio/varo e dell’utilizzo, per questi ultimi, dei mezzi meccanici disponibili;
Il provvedimento del Consiglio Direttivo di cui al punto b) è reso noto ai soci con idonee forme di pubblicità.
-
- Posti barca provvisori e ospitalità
Il socio assegnatario ha l’obbligo di comunicare preventivamente alla Sezione i periodi di assenza superiori alle 48 ore, onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica come di seguito regolamentato.
Con determinazione del C.D. di Sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, le strutture periferiche riservano, in base alle concessioni e agli ormeggi disponibili, uno o più posti barca, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità a favore di soci di altre Sezioni.
Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale. Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d’iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente presso la stessa struttura periferica per tre giorni di sosta nell’arco dell’anno solare, fatto salvo un contributo forfettario minimo eventualmente richiesto per i servizi assicurati (corrente, acqua, docce) che in ogni caso non potrà essere superiore alla quota di 10/€ giorno.
In caso di sosta superiore ai tre giorni, potrà essere richiesta al socio in transito la quota giornaliera per il posto barca stabilita per i soci dalla Sezione ospitante.
I Comandanti delle imbarcazioni in transito temporaneo presso una sede nautica, dovranno preannunciare con congruo anticipo – salvo casi di forza maggiore dovuti a condizioni meteo avverse ovvero problematiche di ordine tecnico - il loro arrivo e, una volta autorizzati all’ormeggio, saranno tenuti a compilare un modello di richiesta di transito (Appendice A) al presente Regolamento esibendo i documenti richiesti.
Per quanto superfluo, il socio armatore deve essere a bordo dell’imbarcazione ospitata.
L’ospitalità di imbarcazioni per manifestazioni, regate e/o eventi istituzionali sarà regolamentata, nell’osservanza dei principi e delle direttive della Presidenza Nazionale e secondo la disponibilità, attraverso apposite delibere del CD e/o Determine del Presidente che può delegare un Consigliere della SP.
-
- Assegnazioni riservate ai disabili
Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana e in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare ai soci armatori disabili iscritti alla struttura periferica, che ne facciano richiesta, i posti nella misura stabilita dall’art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni (1% dei posti barca). Ai fini dell’assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. applicherà una procedura privilegiata al di fuori della graduatoria di merito.
Al fine di garantire l’effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le strutture periferiche dovranno rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie e/o strutturali.
I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
In ogni caso la titolarità del posto barca riservato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona disabile.
È fatto divieto assoluto l’utilizzo dell’imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell’assegnazione riservata, se non espressamente autorizzato dal Presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione unità).
È parimenti proibito il subentro personale nell’assegnazione riservata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).
Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.
-
- Quota sociale per il posto barca
La quota sociale da corrispondere per l’assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica, tenendo conto che:
- in conformità al Regolamento allo Statuto, le S.P. possono applicare al Socio, alla prima assegnazione, una quota straordinaria una tantum per concorso alle spese di acquisto, esercizio e manutenzione delle strutture della base nautica, in misura proporzionale al canone annuo dell’imbarcazione ma non superiore al doppio del canone annuo medesimo;
- in caso di rinuncia o mancato rinnovo dell’assegnazione di ormeggio è riconosciuta, nei primi 5 anni, la restituzione della quota straordinaria di cui sopra in rapporto alle annualità non usufruite











.png)

.png)





.jpeg)





.svg.png)
.jpeg)


.png)
.png)