MESSINA


Chi Siamo

Regolamento Interno

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI MESSINA

( versione pdf scaricabile )

 

Il Consiglio Direttivo di Sezione nell'adunanza del 25 Novembre 2020 ha approvato il Regolamento allo Statuto della Sezione.

 

Finalità e normativa di riferimento (ARTICOLO 1)

La Lega Navale Italiana Sezione di Messina, autorizzata dalla Presidenza Nazionale il 04/07/1912, ha sede a Messina in Via Consolare Pompea, 244. Ha lo scopo di perseguire i fini enunciati nello Statuto della L.N.I. e opera come ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse. La Sezione non ha finalità di lucro e i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, ma devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali e statutarie.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali, la Sezione:

  • Svolge servizi di pubblico interesse.
     
  • Si ispira ai principi dell'associazionismo per promuovere attività di utilità sociale.
     
  • Promuove iniziative di protezione ambientale.
     
  • Promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, contribuendo all'insegnamento della cultura nautica.
     

La Presidenza Nazionale ha autorizzato l'istituzione del Gruppo Sportivo Pesca (10 Maggio 2013) e del Gruppo Sportivo Vela (28 Novembre 2019) per promuovere e sviluppare questi sport nautici. I Gruppi Sportivi mirano a mantenere e promuovere l'attività sportiva dilettantistica e didattica, specialmente tra i giovani, recependo le norme e i regolamenti dell'ordinamento sportivo. Essi permettono la pratica sportiva senza discriminazioni, con spirito di amicizia, solidarietà e fair play, contribuendo a un mondo migliore e più pacifico attraverso l'educazione sportiva.

 

La Sezione è regolata da diverse normative, tra cui il Codice Civile, leggi speciali, il DPR 90/2010, lo Statuto della Lega Navale Italiana e il presente Regolamento.

 

I soci (ARTICOLO 2)

Possono far parte della sezione i cittadini, senza distinzione razziale, sociale o di genere, che si impegnano a perseguire gratuitamente gli scopi dell'associazione con azione volontaria. I soci devono agire con lealtà, passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà all'associazione, apportando la propria preparazione culturale marittima ed esperienza sportiva. Nei rapporti interpersonali, i soci devono seguire il codice di comportamento degli uomini di mare, improntato a cortesia e rispetto reciproco. Hanno diritto di richiedere informazioni e chiarimenti alla Dirigenza e possono avanzare istanze, denunce o ricorsi in termini civili e corretti.

I soci iscritti ad altre sezioni o delegazioni della LNI, se in regola con il tesseramento, possono essere accolti presso la Sezione per un periodo determinato per usufruire dei servizi disponibili, pagando le quote supplementari relative a tali servizi, nel rispetto della capacità ricettiva e della priorità per i soci della Sezione.

 
Modalità di ammissione (ARTICOLO 3)

Chi intende iscriversi può presentare domanda, sottoscrivendo una dichiarazione di aver preso visione e di accettare lo Statuto della LNI, il Regolamento nazionale e il presente Regolamento. Le credenziali richieste per l'accettazione sono di specchiata onorabilità, garantita da due soci ordinari presentatori (iscritti da almeno tre anni) o dal certificato del casellario giudiziario. L'accettazione delle domande è competenza esclusiva dell'Organo direttivo della sezione, che può negarla motivando formalmente.

 

Delle quote sociali (ARTICOLO 4)

Le quote di associazione per soci ordinari e giovani sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, che stabilisce anche le aliquote dovute alla Presidenza Nazionale. Il Consiglio Direttivo di Sezione può stabilire una quota annuale di frequenza supplementare a carico dei soci, in base ai servizi resi, per coprire le spese di gestione, esercizio e manutenzione delle sedi. Può anche stabilire una quota straordinaria "una tantum" per i nuovi soci di età superiore ai 25 anni, da destinare a scopi istituzionali, qualora nel quinquennio precedente siano stati effettuati lavori per i quali i soci hanno versato quote straordinarie per il ripristino o funzionamento delle strutture.

 

Tesseramento - Anzianità - Graduatoria di merito (ARTICOLO 5)

La tessera di socio della Lega Navale Italiana è nazionale e fornita nominativamente dalla Sezione. In caso di smarrimento, il duplicato è rilasciato gratuitamente. È dovere primario dei Soci rinnovare il tesseramento entro i primi tre mesi dell'anno. I Dirigenti devono assicurare il rapido completamento delle operazioni di rinnovo per la programmazione dell'attività sociale e mantenere un registro degli associati per categoria, accessibile ai soci per informazioni relative alla vita e attività sociale, nei limiti della normativa sulla privacy.

I soci non in regola con il tesseramento e le quote supplementari (purché non decaduti per morosità) conservano il diritto di essere invitati alle Assemblee e manifestazioni sociali, ma non possono parteciparvi, votare o essere eletti a cariche sociali se prima non hanno rinnovato le quote per l'anno in corso.

Il socio ordinario sopra i 25 anni che rinnova il tesseramento dopo il 31 marzo ed entro il 30 giugno è tenuto al pagamento di un'indennità di mora del 10% della quota. Se il rinnovo avviene dopo il 30 giugno ed entro il 30 settembre, l'indennità di mora è del 20% della quota.
 
L'anzianità di Socio decorre dall'anno della prima iscrizione alla Lega Navale Italiana in qualsiasi categoria, purché non ci siano interruzioni nel pagamento della quota sociale. L'anzianità di iscrizione e le prestazioni volontarie e gratuite dei soci per i fini istituzionali, associativi e sociali sono i parametri per la graduatoria di merito degli associati, usata per l'assegnazione dei posti barca presso la base nautica.
 

Sanzioni disciplinari (ARTICOLO 6)

Le azioni e i comportamenti gravi passibili di azione disciplinare includono: diffamare la LNI o la Sezione, contrastare le sue finalità, propugnare organizzazioni indipendenti che assorbano la Sezione, creare nuclei di attività che la menomino, spezzare l'unità dei soci creando disagio o discredito per gli Organi dirigenti senza motivi comprovati.

Altre violazioni sono: ricorrere ad autorità esterne o intentare azioni legali contro la Sezione invece di affidarsi agli organi statutari, usare l'organizzazione per interessi personali, propaganda politica o scopi estranei all'Associazione, o devolvere fondi sociali per scopi non istituzionali.

Sono inoltre sanzionabili un contegno scorretto o comportamenti in contrasto con i principi etici e le norme, e fornire false informazioni sulla proprietà di un natante per usufruire fraudolentemente della graduatoria di merito.

Il Presidente è competente a promuovere l'azione disciplinare. Gli atti di contestazione, avvio del procedimento e provvedimento conclusivo devono essere notificati al socio interessato.

Il Presidente, se viene a conoscenza di un comportamento censurabile non grave e non risolvibile moralmente, può adottare direttamente (entro sessanta giorni dalla notizia e previa audizione del socio) i seguenti provvedimenti: richiamo scritto, sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica per massimo 15 giorni (in caso di recidiva o gravità), o revoca dell'assegnazione del posto barca. Contro questi provvedimenti non è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di Sezione.
 
Per comportamenti più gravi, il Presidente dispone un'inchiesta preliminare entro sessanta giorni dalla notizia, incaricando un socio esterno al Consiglio direttivo per l'accertamento dei fatti tramite audizione del socio e testimoni. L'inchiesta deve concludersi entro sessanta giorni. Se il caso non è risolvibile internamente, gli atti dell'inchiesta preliminare vengono trasmessi al Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione per il giudizio di competenza, con comunicazione al socio.
 

Il Collegio dei Probiviri, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, può adottare i seguenti provvedimenti: archiviazione, deplorazione, sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo non superiore a sei mesi, o radiazione. I provvedimenti di prima istanza sono comunicati al Presidente della Sezione e sono appellabili davanti al Collegio dei Probiviri Nazionale.

La sospensione dai diritti di socio per un periodo pari o superiore a 3 mesi comporta la decadenza da qualsiasi carica sociale ricoperta e l'esclusione dalla possibilità di ricoprirla in futuro. Il socio condannato in primo grado per delitto non colposo o sottoposto a misure di prevenzione è sospeso cautelativamente dai diritti di socio, con decisione del Collegio dei Probiviri, fino all'esito definitivo del procedimento. La sospensione cessa con l'assoluzione definitiva o l'estinzione del reato. In caso di condanna definitiva, gli Organi disciplinari valutano la compatibilità con la prosecuzione del rapporto associativo.
 

I procedimenti disciplinari sono riservati e non devono essere pubblicati durante il loro svolgimento. I provvedimenti di sospensione dalla frequenza della sede e quelli di sospensione dall'esercizio dei diritti di socio e di radiazione (se esecutivi) sono pubblicati, senza motivazione, nell'Albo degli avvisi della Sezione. La radiazione è pubblicata anche nel periodico "Lega Navale".

 
Cessazione della qualità di socio (ARTICOLO 7)

Le cause di cessazione della qualità di socio sono:

  • Dimissioni: Devono essere presentate con le motivazioni.
     
  • Morosità: La perdita della qualità di Socio avviene automaticamente il 30 settembre se il socio non ha rinnovato il tesseramento senza giustificato motivo.
     
  • Radiazione: Oltre che per procedimento disciplinare, la radiazione è disposta dal Collegio dei Probiviri in caso di condanna penale per delitto non colposo che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o pene accessorie previste dall'art. 19 del Codice Penale.
     

Coloro che hanno perso la qualità di socio per dimissioni o morosità non possono iscriversi come nuovi soci nell'anno in cui sono cessati e perdono la loro anzianità di iscrizione. Possono iscriversi come nuovi soci dall'anno successivo, con possibilità di ripristinare l'anzianità.

 

Assemblea dei soci - Convocazione (ARTICOLO 8)

L'Assemblea ordinaria dei soci della Sezione è convocata dal Presidente per:

  • L'esame e l'approvazione del conto consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.
     
  • L'esame e l'approvazione del bilancio preventivo del programma delle attività future.
     
  • L'elezione degli Organi collegiali.
     
  • Deliberare su argomenti di ordinaria amministrazione che richiedono l'approvazione dell'Assemblea.
     

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto (computando le deleghe); in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Il Presidente presiede l'assemblea (nei casi a, b, d) e nomina un segretario e scrutatori. Dopo il controllo delle regolarità del tesseramento e del diritto di voto, il Presidente apre i lavori. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve presentare una relazione sulla gestione amministrativa e il conto consuntivo. Il verbale dell'Assemblea, con i risultati delle votazioni e delle delibere, deve essere conservato e una copia inviata al Delegato Regionale in caso di approvazione di bilanci.

L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Presidente (sentito il Consiglio Direttivo) o su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari maggiorenni o assimilati, per argomenti straordinari e urgenti. La richiesta dei soci è esaminata dal Consiglio Direttivo, che ne verifica la legittimità e la regolarità della posizione associativa dei richiedenti, esamina la natura dell'argomento e le motivazioni, e approva o respinge l'istanza. Se approvata, il Presidente convoca l'Assemblea entro 30 giorni. Se respinta, il comitato proponente è informato e invitato a presentare deduzioni entro 20 giorni. In tal caso, il Presidente invia alla Presidenza nazionale una relazione esplicativa del Consiglio Direttivo e le deduzioni dei soci, e il Presidente nazionale delibera entro 30 giorni.
 
L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione e un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
 

L'invito all'Assemblea con l'ordine del giorno deve essere inviato (anche telematicamente) almeno quindici giorni prima della convocazione a tutti i soci aventi diritto, e pubblicizzato tramite avviso nell'Albo della sede sociale e nautica, indicando data, ora e luogo delle convocazioni. In caso di Assemblea elettiva, l'invito deve essere trasmesso almeno trenta giorni prima.

Il diritto di voto per l'elezione degli Organi collegiali e l'approvazione dei bilanci e delle delibere generali è riservato a tutti i soci iscritti alla Sezione, ordinari e assimilati, di età superiore ai 18 anni, in regola con il tesseramento. Consiglieri Direttivi e Revisori dei Conti devono astenersi dal voto sull'approvazione dei bilanci della Sezione.
Il socio con diritto di voto che non può partecipare all'Assemblea può rilasciare delega a un altro socio con diritto di voto. La delega deve indicare chiaramente delegante e delegato, data dell'Assemblea e dichiarazione di accettazione dell'operato del delegato, con firma leggibile. Ogni socio può essere portatore di non più di una delega. Le deleghe non sono ammesse per le Assemblee di elezione degli Organi Collegiali.
 

Assemblea elettiva (ARTICOLO 9)

In prossimità della scadenza del triennio del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente convoca il Consiglio Direttivo uscente per fissare la data dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi Organi collegiali e il numero dei Consiglieri Direttivi da eleggere (da un minimo di tre a un massimo di undici).

Per il rinnovo delle cariche sociali:

  • Gli Organi collegiali operano fino alla scadenza del loro mandato e devono essere ricostituiti entro tale termine. Essi assumono la data di scadenza del Consiglio Direttivo.
     
  • Se non ricostituiti, gli Organi collegiali scaduti sono prorogati per un massimo di quarantacinque giorni, durante i quali possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione o urgenti e indifferibili. Gli atti non rientranti in queste categorie sono illegittimi.
     
  • Entro il periodo di proroga, gli Organi collegiali devono essere ricostituiti. Se il Consiglio Direttivo non fissa la data dell'Assemblea elettiva almeno dieci giorni prima della scadenza della proroga, la competenza passa al Presidente, che ha l'obbligo di esercitarla con procedura d'urgenza.
     
  • I membri del Consiglio Direttivo decaduto sono solidalmente responsabili dei danni dovuti a condotta omissiva e non possono essere eletti nel collegio dei revisori dei conti di sezione e nel collegio dei probiviri di sezione per un triennio successivo alla data di decadenza.
     

Almeno trenta giorni prima della decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente comunica a tutti i soci eleggibili il loro diritto a candidarsi per la nomina di Presidente (con relativa lista di Consiglieri) e a farsi includere nelle liste per il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, presentando domanda alla Presidenza della struttura periferica almeno dieci giorni prima dell'Assemblea elettiva.

Il candidato Presidente proporrà agli elettori una lista di nominativi per la carica di Consiglieri, maggiorata di tre unità (per membri sostituti). I soci di una lista collegata al candidato Presidente devono presentare adesione alla lista e non possono far parte di altre liste. Con l'avviso di convocazione, deve essere inviata una nota con i nominativi dei componenti uscenti del Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti e Probiviri.
 
Gli Organi dirigenti devono esporre nell'aula elettorale e nella cabina di votazione l'elenco dei soci candidati a Presidente con la lista dei Consiglieri proposti, e liste distinte (in ordine alfabetico) dei candidati per le altre cariche sociali (Revisori dei conti e Probiviri), attribuendo un numero d'ordine. Se nessun socio si candida a Presidente con una lista, nella cabina di votazione sarà posto l'elenco alfabetico dei soci disposti a candidarsi per il Consiglio Direttivo con un numero d'ordine.
 
Per l'elezione degli Organi collegiali della Sezione:
  • Se almeno due soci si candidano a Presidente con una propria lista di Consiglieri, la scheda di votazione conterrà colonne numerate e contrassegnate dai nomi dei candidati Presidente in ordine alfabetico e l'elencazione dei nominativi proposti per Consiglieri (più tre sostituti). Il socio votante può esprimere la preferenza sbarrando il numero della lista o il nominativo del candidato Presidente. Risulta eletto Presidente il candidato con il maggior numero di voti, e sono eletti Consiglieri i componenti della lista associata[cite:1 1]. In caso di parità di voti tra due o più candidati a Presidente, si procede a un ballottaggio entro 15 giorni.
     
  • Se un solo socio si candida a Presidente con una propria lista di Consiglieri, la scheda di votazione conterrà una colonna con il nome del candidato a Presidente e l'elencazione dei nominativi proposti per Consiglieri (più tre sostituti). Il socio votante può esprimere la preferenza sbarrando il nominativo del candidato Presidente se favorevole, o lasciando in bianco la scheda. Il candidato e la lista associata sono eletti se ottengono almeno il 50% più uno dei voti validi espressi. In caso contrario, l'elezione deve essere ripetuta entro 15 giorni con le modalità del punto c).
     
  • Se nessun socio si candida a Presidente con una propria lista, la scheda di votazione deve contenere spazi vuoti per i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. Il Socio votante può esprimere un numero di preferenze a sua discrezione, trascrivendo il nominativo del candidato o indicando il suo numero d'ordine nella lista o il nominativo di un altro socio prescelto. Risulta eletto Presidente il socio che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se il socio con più voti non accetta la carica di Presidente, può comunque far parte del Consiglio Direttivo e sarà eletto Presidente il socio successivo con più voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, risulta eletto Presidente il socio con maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale. In caso di parità di anzianità, si procede a sorteggio.
     
  • Per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, viene consegnata una scheda distinta con spazi per i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. In caso di parità di voti per l'ultimo posto, risulta eletto il socio con maggiore anzianità; a parità di anzianità, si procede a sorteggio.
     

Possono essere eletti membri degli Organi collegiali della Sezione tutti i soci, persone fisiche, di età superiore ai 18 anni, appartenenti alle categorie ordinari e assimilati, iscritti alla Sezione. Il Socio eletto membro del Consiglio Direttivo decade se già ricopre un incarico direttivo presso un Circolo nautico nello stesso Comune, salvo rinuncia formale all'incarico entro dieci giorni dalla nomina. Non possono essere eletti Revisori dei Conti (e decadono se eletti) i soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione o che prestino opera retribuita presso la Sezione in via continuativa (art. 2399 C.C.). Non possono essere eletti come membri del Collegio dei Probiviri (e decadono se eletti) i soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo. Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado non possono far parte dello stesso organo collegiale, salvo deroga dalla Presidenza Nazionale per il solo Consiglio Direttivo di Sezione, rilasciata sulla base di criteri specifici.

 

I lavori dell'Assemblea sono aperti dal Presidente di Sezione uscente, che controlla la regolarità del tesseramento dei soci intervenuti e il loro diritto di voto, e invita i soci.

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