LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE REGGIO CALABRIA SUD
REGOLAMENTO INTERNO
Premessa
Il presente regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo della Sezione Reggio Calabria Sud della Lega Navale Italiana (di seguito per brevità C.D), si applica a tutti i settori di attività sociale ed impegna ogni Socio alla sua osservanza per il miglior andamento della vita dell'Associazione.
Solo il C.D. avrà facoltà di apportare variazioni al Regolamento ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità.
Le variazioni apportate avranno effetto solo a seguito di approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria e di ratifica da parte della Presidenza Nazionale.
I Soci potranno proporre al C.D. eventuali modifiche al Regolamento inviando per iscritto il testo degli articoli di cui chiedono la modifica e le relative motivazioni.
Il C.D. eserciterà la sorveglianza sul patrimonio sociale e sul rispetto del presente Regolamento attraverso una o più persone all'uopo delegate, le quali saranno autorizzate a richiamare i Soci inadempienti all'osservanza delle norme regolamentari.
CAPO I
Generalità e struttura giuridico amministrativa
Art 1 - Finalità della Sezione
La Sezione di Reggio Calabria Sud della Lega Navale Italiana (L.N.I.) ha per fine la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale della L.N.I., approvato con Decreto del 20/3/2003 del Ministrero della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Essa opera attraverso la struttura di associazione non riconosciuta di cui all'art. 36 C.C. ed è soggetta, nella sua azione, alle norme di legge nonché alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale della L.N.I. attualmente in vigore.
Art. 2 - Rappresentanza legale ed organi collegiali
La Sezione è retta da un Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, che ne ha la legale rappresentanza ed esercita le sue funzione come stabilito dall'art. 27 del Regolamento allo Statuto.
Gli organi collegiali sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo di Sezione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
La composizione, le competenze e le modalità di elezione di tali organi sono stabilite dallo Statuto Nazionale della L.N.I. (art. 25, 26, 27, 28, 29) e dal relativo regolamento (art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) e sue successive modifiche.
In caso di commissariamento si applicano gli artt. 30 dello Statuto e 31 del relativo regolamento e loro successive modifiche.
Art. 3 - Patrimonio della Sezione ed entrate finanziarie
Il patrimonio della Sezione è costituito da attrezzature, imbarcazioni ed ogni altro bene di proprietà della Sezione, nonché eventuali somme introitate dalla Sezione che l'Assemblea dei Soci delibera di accantonare quale fondo di riserva patrimoniale.
L'impiego o la destinazione delle somme accantonate nel fondo di riserva patrimoniale, alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci immediatamente successiva, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4 del presente Regolamento.
Le entrate fmanziarie della Sezione si distinguono in ordinarie e straordinarie. Sono entrate finanziarie ordinarie:
- le quote supplementari di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento dello Statuto Nazionale;
- i proventi conseguenti ad attività svolta dalla Sezione nel corso dell'esercizio finanziario a norma di Statuto e di relativo regolamento (ad esempio: corsi per il rilascio di patenti nautiche, corsi di vela, etc.).
Rappresentano, invece, le entrate finanziarie straordinarie:
- i lasciti e le donazioni in favore della Sezione;
- le sopravvenienze attive;
- le oblazioni e le liquidazioni di beni patrimoniali;
- le elargizioni e le sovvenzioni di Enti pubblici o aziende private e della Presidenza Nazionale.
Art. 4 - Gestione Finanziaria
La gestione finanziaria annuale deve essere assicurata attraverso le entrate ordinarie. A tal fine il C.D. annualmente stabilisce l'ammontare delle quote supplementari.
Il ricorso al fondo di riserva patrimoniale, la vendita di beni patrimoniali e l'utilizzo delle entrate straordinarie deve essere preventivamente approvato dall'Assemblea dei Soci.
In caso di indifferibile e comprovata necessità, nonché in caso di manifesta e provata utilità e vantaggio sociale, il C.D., sotto la personale responsabilità dei suoi componenti, può deliberare in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 dello Statuto Nazionale, di attingere al fondo di riserva o l'utilizzo immediato delle entrate straordinarie.
è fatta salva la ratifica del suo operato da parte della prima Assemblea dei Soci successiva alla delibera stessa.
Art. 5 - Personale dipendente
Di norma l'assunzione di personale dovrà avvenire soltanto dietro autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.
Tuttavia, in caso di urgente necessità, il C.D., dopo aver preso atto della eventuale mancanza di volontariato, potrà assumere il personale necessario. Detta determinazione dovrà essere successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci.
Per quanto non previsto dal presente articolo, l'amministrazione della Sezione è regolamentata dall'art. 34 del Regolamento dello Statuto Nazionale.
CAPO II
I Soci - Norme Comportamentali
Art. 6 - I Soci
I Soci sono tenuti allo scrupoloso rispetto del regolamento nella lettera e nello spirito, mantenendo un comportamento decoroso e consono al prestigio dell'Associazione.
I Soci debbono collaborare affinché la vita dell'Associazione si svolga con ordine ed armonia in ogni settore, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
In ogni momento di presenza in sede, il Socio deve aver cura che il suo comportamento e le sue attività non siano di nocumento ad altri Soci.
I nuovi iscritti sono invitati ad osservare la consuetudine della presentazione spontanea ai membri dei C.D. ed ai consoci.
Tutti i Soci sono tenuti:
a) ad effettuare puntualmente i pagamenti dovuti per quote sociali, contributi, servizi od altre cause;
b] ad astenersi dal frequentare la sede se non in regola con il pagamento delle quota associativa;
c) a dare sollecita comunicazione alla Segreteria di Sezione di ogni variazione del proprio indirizzo o dei recapiti telefonici e telematici;
d) ad esibire la tessera sociale a richiesta del personale addetto al ricevimento nell'atrio d'ingresso dell'Associazione.
Art. 7 - Uso dei locali
I locali, i servizi e gli impianti dell'Associazione sono disponibili negli orari fissati dal C.D.
I Soci sono pregati di evitare pressioni sul personale addetto ai locali della sede sociale per ottenere modifiche occasionali degli orari stabiliti.
Eventuali proposte di variazioni degli orari di accesso ai locali dovranno essere inoltrate, tramite la Segreteria, al C.D. per l'approvazione.
Nella sede sociale non possono essere introdotti biciclette, motorini, od altri mezzi di trasporto, salvo quelli previsti per i diversamenti abili.
I Soci ed i loro Ospiti sono tenuti per la frequenza in sede ad un abbigliamento intonato al decoro dell'Associazione.
I Soci sono invitati ad evitare discussioni di carattere politico o religioso nell'ambito dell'Associazione, così come a non trattare operazioni commerciali o professionali in genere.
Art. 8 - Responsabilità per danni
Il patrimonio della Sezione deve essere trattato con diligenza e cura.
Nel caso di affidamento di un bene sociale, da parte della Segreteria, ad un singolo Socio (es. imbarcazioni, windsurf, attrezzature subacquee etc.) questi ne diventa responsabile nei confronti della Sezione e ne risponde personalmente anche in caso di furto o di danno incolpevole.
Allo scopo, al momento dell'affidamento del bene, il Socio firmerà un verbale di custodia attestante lo stato d'uso dello stesso.
Tutto il materiale a disposizione dei Soci presso la Sede dell'Associazione (pubblicazioni, riviste, suppellettili ecc.) deve essere trattato con attenzione e, dopo l'uso, riposto con la massima cura nello stesso posto da cui è stato prelevato.
I Soci sono tenuti a denunciare ed a rifondere ogni danno arrecato al patrimonio sociale per fatto proprio o di altre persone per le quali sono tenuti a rispondere.
I Soci responsabili di danni arrecati al patrimonio, oltre ad essere passibili di provvedimenti disciplinari, sono tenuti al risarcimento.
In caso di contestazione sulla quantificazione del danno, i Soci devono accettare la sua determinazione da parte del Collegio dei Probiviri.
Art. 9 - Divieti
E' fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi gioco che possa anche semplicemente configurarsi come gioco d'azzardo su tutto il comprensorio in concessione alla Sezione.
Inoltre è fatto divieto a chiunque di fumare negli uffici e nelle sale della sede sociale non all'uopo destinate in quanto provviste del prescritto estrattore.
Art.10 - Utilizzo temporaneo, in via riservata, di parte dei locali
I Soci possono richiedere l'uso privato di determinati locali e/o servizi dell'Associazione per inviti, ricevimenti od altri eventi, previa richiesta formale rivolta al C.D. tramite la Segreteria.
La eventuale concessione di utilizzo locali richiesti per uso privato sarà comunicata a tutto il corpo sociale mediante apposito avviso nel quadro delle informazioni, precisando giorno, orario ed ubicazione dei locali concessi.
Art. 11 - Obblighi di riservatezza
Nessun Socio -salvo previa e apposita autorizzazione dei C.D.- può rilasciare alla stampa, radio, televisione, ad altro mezzo di pubblica informazione nonché a soggetti privati o pubblici, dichiarazioni, commenti od immagini che riguardino le decisioni, la vita o l'attività dell'Associazione e dei suoi Soci.
La violazione di tale disposizione comporterà automaticamente il deferimento dei Socio al Collegio dei probiviri per le più opportune determinazioni, tra le quali la espulsione dall'Associazione.
Art. 12 - Partecipazione agli eventi
I Soci ordinari della Sezione sono direttamente chiamati - come sancito dall'art. 2 del regolamento allo Statuto Nazionale L.N.I.- a partecipare a tutte le iniziative di carattere sportivo, culturale, di propaganda marinara ed di altro genere indette dalla Sezione nell'ambito della propria attività istituzionale.
Il C.D. delegherà, di volta in volta, il Consigliere preposto allo svolgimento della manifestazione, il quale potrà avvalersi della collaborazione di altri Soci per la riuscita della manifestazione.
Art. 13- Esonero di Responsabilità.
L'Associazione non ha responsabilità alcuna per eventuali infortuni o danni di qualsiasi natura che possano riportare i Soci ed i loro Ospiti nel frequentare la sede o nello svolgere attività sociali e sportive.
CAPO III
Familiari e Ospiti
Art. 14 - I Familiari dei Soci
I locali, gli impianti ed i servizi dell'Associazione sono di norma riservati ai Soci della L.N.I. in regola con il pagamento della quota sociale.
Ai fini del presente regolamento sono considerati Familiari del Socio soltanto il suo Coniuge/Convivente ed i suoi Figli.
Il coniuge/convivente può frequentare la Sezione previa iscrizione e in regola con le quote sociali. L’art. 6 para 4 del Regolamento prevede la possibilità di praticare tangibili sconti sulle quote supplementari per favorire al massimo le aggregazioni familiari.
I Figli dei Soci di età inferiore ai 12 anni possono frequentare solo determinate aree della Sede e debbono essere accompagnati dal Socio o da persona autorizzata alla frequentazione della sede.
E' responsabilità del Socio evitare che i propri figli disturbino altri Soci sotto qualsiasi forma.
Art. 15 - Gli Ospiti
I Soci ordinari, in regola con i pagamenti, facendo uso discreto di tale facoltà, possono invitare nella Sede Sociale, in qualità di Ospiti, persone di loro conoscenza della cui onorabilità, comportamento ed educazione civile si fanno garanti.
Gli Ospiti sono ammessi a frequentare la sede solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e d'ogni eventuale danno da loro causato.
I Soci ospitanti sono tenuti a far registrare nell'apposito Registro degli Ospiti, in maniera leggibile, il nome dell'Ospite, la data dell'invito e la propria firma.
Non è consentito invitare persone radiate o sospese, anche temporaneamente, dell'Associazione nonché candidati Soci non accettati ed ex-Soci decaduti per morosità.
Durante la permanenza degli Ospiti nella sede, il Socio invitante dovrà aver cura del rispetto, da parte loro delle norme regolamentari.
Si raccomanda ai Soci di presentare i loro Ospiti ai membri del C.D. presenti in sede.
Lo stesso Ospite non potrà essere invitato all'Associazione per più di 3 volte nel corso della stessa stagione, anche su proposta di Soci diversi.
In adempimento alle finalità promozionali della L.N.I. in campo marinaro, il Presidente di Sezione o il C.D. possono diramare inviti a non soci per assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgative o a manifestazioni sportive, cerimonie e trattenimenti sociali.
Art. 16 - I Soci di altri Club Nautici e altre Sezioni/Delegazioni LNI
Anche i Soci di Club Nautici italiani e stranieri di passaggio possono richiedere di frequentare la sede sociale durante la loro permanenza, in qualità di Ospiti, previa esibizione della propria tessera sociale.
La domanda, presentata in Segreteria, deve essere approvata da almeno un membro dei C.D.
Ai Soci di Club Nautici italiani e stranieri, con i quali sia stabilito l'accordo di reciprocità, è consentito di frequentare la sede con diritti analoghi a quelli dei Soci e verranno iscritti nel libro Ospiti registrando quale presentatore il Club di appartenenza.
I Soci di altre Sezioni periferiche o delle strutture centrali della L.N.I. nonché il personale della Marina Militare in visita occasionale o di servizio, sono considerati ospiti del Presidente.
CAPO IV
Tesseramento e Divisa
Art. 17 - Le Categorie di Soci. I Soci possono essere:
a) Soci onorari, qualifica che il Consiglio Direttivo Nazionale conferisce, su proposta della Presidenza Nazionale, a persone che ricoprono alte cariche dello Stato e che, iscritte o non iscritte alla Lega Navale Italiana, sono giudicate meritevoli di tale riconoscimento.
b) Soci benemeriti, qualifica conferita ai Soci che per alte benemerenze nel campo nazionale, o anche nel solo settore marittimo o per atti compiuti a favore dell'Associazione, donano ad essa lustro o meritano da essa riconoscenza.
La tessera viene accordata gratuitamente a vita dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale.
Eventuali proposte del C.d.S... devono essere rivolte alla Presidenza Nazionale.
I Soci benemeriti sono assimilati a tutti gli effetti ai Soci ordinari e sono esentati solo dal versamento della quota sociale nazionale.
c) Soci sostenitori, sono tali le persone, Istituti, Società ed Enti che volontariamente contribuiscono al finanziamento della Sezione con una quota annuale almeno pari a venti volte la quota di associazione determinata a livello nazionale per il Socio ordinario.
Essi sono assimilati a tutti gli effetti al Socio ordinario.
d) Soci ordinari, sono tali i cittadini italiani e dell'Unione Europea che si iscrivono alla Lega Navale Italiana e versano la quota nazionale stabilita anno per anno. In tale categoria sono compresi anche:
- i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che, pur avendo gli stessi diritti degli altri Soci ordinari, sono agevolati economicamente versando il 50% delle quote associative ed, al massimo, il 50% delle quote supplementari di frequenza;
- i giovani di età inferiore ai 18 anni che godono di ancor più ampie facilitazioni economiche versando il 30% delle quote associative ed, al massimo, il 30% delle quote supplementari di frequenza.
e) Soci studenti, sono tali i giovani che frequentano le scuole pubbliche o private ed i lavoratori fino all'età di 18 anni che si associano volontariamente, versando la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 18 - Il Rinnovo tesseramento
I Soci sono tenuti a rinnovare l'iscrizione entro il 31 marzo direttamente presso la segreteria di Sezione oppure tramite versamento in cl c postale o bancario.
L'importo della quota tesseramento è stabilità annualmente dal C.d.S. L.N.I ..
I Soci che rinnovano il tesseramento dopo il 31 marzo sono tenuti al versamento di una indennità di mora stabilita dal Regolamento allo Statuto.
I Soci che non rinnovano il tesseramento entro il 30 settembre perdono la qualità di Socio, l'anzianità ed i diritti acquisiti.
I Soci Delegati Scolastici sono tenuti al solo pagamento delle quote di frequentazione Sede.
Art. 19 - Divisa sociale
La divisa sociale è costituita da giacca o blazer blu, pantaloni blu o grigi o bianchi (estivi), cravatta blu con guidoncino dell'Associazione.
Si invitano i Soci a partecipare in divisa a manifestazioni sociali di rilievo, quali premiazioni, ricevimenti, feste e simili.
La divisa sociale deve essere indossata quando il Socio rappresenta ufficialmente l'Associazione in manifestazioni di varia natura.
Presso la segreteria sono disponibili vari indumenti con riproduzione del guidone sociale: cravatte, magliette, foulard, cappelli, giacche a vento. L'uso di tali oggetti è del tutto libero.
CAPO V
Le manifestazioni sportive
Art. 20 - L'attività sportiva
L'attività sportiva dell'Associazione viene programmata e controllata dal C.D ..
In occasione delle principali manifestazioni è gradito il concorso di tutti i Soci per la migliore riuscita.
In particolare i Soci potranno dichiarare la loro disponibilità:
a) a far parte di Comitati di regata, di Giurie e Commissioni specifiche;
b) ad offrire ospitalità ai membri esterni dei vari Comitati, ai giornalisti ed ai partecipanti stessi alla manifestazione;
c) a lasciare temporaneamente disponibili i propri posti di ormeggio;
d) a svolgere con le proprie imbarcazioni assistenza per le operazioni di partenza ed arrivo;
e) ad agevolare con assistenza a terra ed in mare la stampa ed i fotografi addetti alla manifestazione.
Durante lo svolgimento di manifestazioni sportive potrà essere autorizzato l'uso della sede sociale ai regatanti, ai Comitati ed ai giornalisti.
Gli equipaggi partecipanti a manifestazioni agonistiche potranno essere considerati Ospiti dell'Associazione durante i giorni dell'evento.
I Soci che intendano prender parte a regate o ad altre manifestazioni agonistiche a nome dell'Associazione sono pregati di darne comunicazione al C.D ..
I premi vinti da Soci in regate e competizioni cui abbiano preso parte come rappresentanti dell'Associazione dovranno essere conservati nella sede ed esposti nell'apposita bacheca.
CAPO VI
Informazioni
Art. 21 - Le Comunicazioni sociali
Ogni comunicazione sociale verrà pubblicata sul sito privato dell'Associazione all'indirizzo www.reggiocalabriasud@leganavale.it e/o, trasmessa per posta elettronica ai recapiti personali.
Se la sede dispone di servizio telefonico e telefax potrà essere usato dai Soci per comunicazioni in partenza e in arrivo di interesse dell'Associazione.
Per le comunicazioni in partenza, i Soci sono invitati a liquidare il relativo importo al termine della trasmissione. Nulla è dovuto per le comunicazioni in arrivo.
Art. 22 -Affissioni.
Nell'atrio ingresso dell'Associazione verranno esposti:
a) l'elenco aggiornato dei Soci;
b) la composizione dei C.D.;
c) ogni recente comunicazione di interesse generale.
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