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PREMESSA

 

Il presente “Regolamento per l’uso della Sede Sociale” della Sezione di Monfalcone della Lega Navale Italiana viene redatto in conformità allo Statuto e al “Regolamento allo Statuto” approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della L.N.I. e vigenti al 1° gennaio 2004.

L’osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti i Soci che godono dei servizi forniti dalla Sezione e ne frequentano la Sede Sociale.

E’ fatto obbligo a tutti i componenti degli Organi Direttivi Istituzionali in carica di osservarlo  e farlo osservare, ciascuno nell’ambito della propria competenza.

REGOLAMENTO PER L’USO DELLA SEDE SOCIALE

Art. 1 - Generalità

1. Il presente Regolamento viene compilato dal Consiglio Direttivo di Sezione per essere successivamente sottoposto alla approvazione della Assemblea Generale dei Soci e alla successiva ratifica della Presidenza Nazionale della L.N.I.

2. L’approvazione di tutti gli articoli del presente Regolamento  avviene a maggioranza semplice di una Assemblea Soci regolarmente costituita.

3. Il diritto di frequentare la Sede Sociale e Nautica, di fruire dei servizi e di parteciparne alle attività su base continuativa è riservato esclusivamente  ai Soci della Sezione di Monfalcone della Lega Navale Italiana in regola con le norme per il tesseramento.

4. Il presente regolamento stabilisce le modalità di frequenza temporanea od occasionale della Sede anche delle persone estranee e quelle della frequenza dei familiari dei Soci.

Art. 2 - Consigliere addetto alla Sede Sociale

1. Ad un Consigliere designato dal CDS su proposta del Presidente, e denominato “Direttore SEDE” spetta di sovrintendere alla manutenzione degli edifici sociali, delle loro installazioni , di tutti i loro impianti e dei loro arredamenti nonchè degli spazi a verde.

2. Al Direttore Sede spetta di curare e controllare l’esercizio del ristorante e del bar funzionanti nell’ambito della Sede Sociale nonchè di tutte  quelle altre attività che in tale sede si svolgono, di vigilare sull’ordine interno, sulla pulizia di tutti i locali nonchè di tenere aggiornato l’inventario dei  materiali in dotazione.

 

Art. 3 - Norme generali di comportamento

1. Nell’ambito del diritto di frequentazione, tutti i Soci hanno il dovere di comportarsi secondo le regole di civile convivenza, nel rispetto delle necessità e dei principi morali e religiosi di tutti.

2. A definire sinteticamente dette regole sul piano istituzionale, provvede il Regolamento allo Statuto con il dettato dell’Art. 3, punto 2:

3. I Soci della L.N.I., nei loro reciproci rapporti personali , devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e cordiale degli uomini di mare, il tratto cortese ed il mutuo rispetto .

Art. 4 - Scopo delle regole comportamentali

1. Le regole di cui all?Art. 3,  hanno lo scopo di produrre e di mantenere nella Sede Sociale un ambiente sereno e decoroso di ritrovo dove i Soci, i loro ospiti, e i loro familiari compresi i loro figli anche in età prescolare possano serenamente incontrarsi e socializzare.

Art. 5 - Mancata ottemperanza alle regole comportamentali

1. Il Socio che non ottemperi , nell’ambito della Sede Sociale, alle regole di cui sopra, viene sottoposto  a procedimento disciplinare  per comportamento antisociale, secondo  l’apposito Regolamento in vigore.

Art. 6 - Doveri esecutivi dei componenti del CDS in caso di violazioni in flagranza

1. I componenti del Consiglio Direttivo di Sezione presenti a violazioni patenti delle regole di convivenza, hanno l’obbligo di intervenire verbalmente con discrezione, e comunque di riferire per iscritto al Titolare dell’azione disciplinare.

Art. 7 - Decoro ambientale

1. Il decoro e la conservazione dell’ambiente sono affidati all’educazione e al buon comportamento di tutti quanti frequentano la Sede Sociale.

2. Poichè la Sezione non ha un servizio di raccolta rifiuti, nulla deve essere scaricato nella Sede, e ciascuno deve provvedere all’asporto ai cassonetti esterni dei rifiuti di ogni genere prodotti all’interno della Sede.

Art. 8 - Orari dei servizi

1. Gli orari di servizio della segreteria e di altri organi operanti all’interno della Sede, sono stabiliti dal CDS e comunicati ai Soci mediante affissione all’Albo Sociale; tali orari potranno variare a seconda delle stagioni e delle esigenze contingenti.

 

Art. 9 - Frequentazione di familiari di Soci e di minori

1. I componenti del nucleo familiare dei Soci che non siano a loro volta Soci possono frequentare la  Sede Sociale.

2. Se minori di 14 anni,  i Soci potranno frequentare la Sede solo se accompagnati da almeno un genitore, o da altro Socio che è tenuto a vigilare responsabilmente sul minore.

3. L’accesso, la frequentazione e la sorveglianza dei minori di 14 anni in qualità di allievi di scuola vela o di altre attività sportive devono essere regolati da apposita normativa in materia.

4. In occasione di manifestazioni organizzate dal CDS, ove sia prevista una larga partecipazione di minori come nel caso di visita di scolaresche, di volta in volta verrà organizzato un idoneo servizio di  accompagnamento.

 Art. 10 - Regolamentazione accesso ospiti

1. I Soci possono invitare nella Sede Sociale in qualità di ospiti, facendo uso discreto di tale facoltà, persone di loro conoscenza della cui onorabilità, comportamento ed educazione civile si fanno garanti.

2. Qualora l’ospitalità di cui sopra preveda di usufruire del servizio ristorante per un numero di persone superiore a 10, ciascun Socio è tenuto ad avvertire con congruo anticipo il gestore del ristorante o il Direttore Sede per concordare la fattibilità.

3. In ogni caso, a soddisfazione delle norme tributarie vigenti, è fatto obbligo al Socio ospitante di riportare su apposito registro il nominativo delle persone da lui ospitate.

4. I Soci di altre Sezioni periferiche o delle strutture centrali della L.N.I., nonchè il personale della Marina Militare in SPE in visita occasionale o di servizio,sono considerati ospiti del Presidente.

5. Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da loro causato.

6. Gli ospiti per ogni prestazione di servizi a titolo oneroso sono a totale carico del Socio invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con la Dirigenza o con gli organi esecutivi dei vari servizi.

7. L’ammissione degli ospiti avverrà in linea di massima nel rispetto dei principi guida sanciti dalla Presidenza Nazionale.

 

Art. 11 - Inibizioni di introduzione e frequentazione

1. E’ inibita la frequenza e l’introduzione nella Sede e Base Nautica, anche in qualità di ospiti, alle seguenti categorie di persone:

a) Soggetti che siano stati radiati dalla Lega Navale Italiana con provvedimento della Presidenza Nazionale.

b) Soci della Sezione che siano stati sospesi dai diritti di Socio con  provvedimento amministrativo del Presidente o con provvedimento disciplinare del collegio dei Probiviri, limitatamente al periodo di sospensione irrogato e con le eccezioni previste dal Regolamento per i Provvedimenti Disciplinari (spostamento imbarcazione e ritiro effetti personali, vedi ditto, art. 42 ).

c) Ex Soci dimissionari della Sezione, le cui dimissioni abbiano interrotto, prima della conclusione, un procedimento disciplinare a loro carico già in atto al momento della presentazione delle dimissioni.

d) Ospiti la cui presenza sia stata definita “non gradita” per gravi e circostanziati motivi da una delibera regolarmente verbalizzata del Consiglio Direttivo di Sezione.

Art. 12 - Ammissioni in occasioni di manifestazioni

1. In occasione di gare  o regate direttamente organizzate dalla Sezione nello svolgimento del programma annuale di attività sportiva, come previsto dall’Art. 14 della legge n° 50/1971 e successive modificazioni, la Dirigenza può autorizzare la frequentazione della sede e la fruizione dei servizi (banchine, rifornimenti, ristorazione , ecc.) da parte dei partecipanti alle gare o regate (regalanti, giudici, stazzatori, genitori di minori impegnati in gare giovanili, accompagnatori ecc. provenienti da altre sedi) alle seguenti condizioni:

a. che la manifestazione sportiva sia stata preventivamente comunicata all’Autorità competente, con l’indicazione del numero degli estranei che frequenteranno la sede  ed usufruiranno dei vari servizi;

b. che la durata della presenza degli ospiti della Sezione sia strettamente limitata ai giorni in cui si svolgono le gare o regate e gli allenamenti;

c. che il numero degli ospiti ammessi, concorrenti ed accompagnatori, sia limitato al minimo indispensabile per lo svolgimento delle gare o regate;

d. che tutti gli ospiti siano iscritti nel registro di cui al precedente Art. 10 /3.

                 

Art. 13 - Manifestazioni programmate dalle Federazioni CONI

1. Per le regate programmate dalle Federazioni del CONI e organizzate dalla Sezione (previa affiliazione), valgono le norme delle stesse Federazioni per i rimborsi dovuti  ai concorrenti e loro accompagnatori provenienti da altre sedi, per viaggio, vitto e alloggio in base a particolari tabelle tariffarie.

 

Art. 14 - Ospiti per finalità promozionali

In adempimento alle finalità promozionali della Lega Navale Italiana in campo marinaro, la Dirigenza, a richiesta del Socio o direttamente , può diramare inviti a persone estranee per assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgativo, o a manifestazioni sportive o a cerimonie e trattenimenti sociali.

 

Art. 15 - Inviti a feste e manifestazioni

1. I Soci possono invitare ospiti alle feste e ad altre manifestazioni sociali, nei limiti delle disponibilità e secondo le modalità stabilite di volta in volta dal CDS o dal Direttore Sede.

Art. 16 - Uso privato delle facilitazioni sociali

1. Previo consenso del  Direttore Sede (e ad eventuali accordi con il gestore del   ristorante qualora si voglia ottenerne l’assistenza), è data facoltà ai Soci di organizzare grigliate private, con cottura e consumazione  di cibi,  esclusivamente sugli spazi a terra situati fuori delle sedi  dei fabbricati e  del piazzale di alaggio e stoccaggio derive e gommoni, dalle strade e dalle zone di parcheggio; altre manifestazioni private di gruppo non sono ammesse.

2. E’ vietato l’uso di griglie o altri mezzi di cottura sui  pontili di ormeggio.

3. E’ vietato usare direttamente la cucina del ristorante e le griglie annesse al ristorante; è consentito l’uso di sole griglie private che devono essere asportate immediatamente dopo l’uso.

4. I luoghi usati per le grigliate private, i tavoli e le sedie Sociali e quant’altro venga adoperato deve essere lasciato dopo l’uso in scrupolose  condizioni di pulizia e di perfetta agibilità per gli altri Soci.

5. 5.   In nessun caso è consentito l’uso di griglie o l’effettuazione di intrattenimenti o altre iniziative private in concomitanza con cerimonie, manifestazioni Sociali o sportive di ogni tipo e genere organizzate dalla Sezione.

6. I Soci che accendono fuochi a scopo di cottura, sono tenuti a prendere tutte le precauzioni antincendio del caso, e rispondono in proprio degli eventuali  danni arrecati a terzi o al patrimonio Sociale; in ogni caso è vietato accendere fuochi direttamente sul terreno o sui pontili.

7. Nello specchio acqueo in concessione alla Sezione non è permessa la balneazione.

8. In tutte le aree in concessione alla Sezione, sia a terra che a mare, non viene ammesso il nudismo integrale.

 

Art. 17 - Interruzione dei servizi

1. Qualora la Sede Sociale non avesse la sua abituale funzionalità a causa di trattenimenti, manifestazioni, riparazioni o altre ragioni contingenti, i Soci saranno tenuti ad osservare le eventuali disposizioni straordinarie impartite di volta in volta       dal CDS o dal Consigliere preposto.

 

Art. 18 - Decoro e vestiario

1. E’ vietato l’accesso al ristorante bar e agli uffici a torso nudo, a piedi nudi o in costume da bagno, o in qualsiasi altra tenuta  inadeguata; per quanto riguarda l’uso del ristorante, è prescritto l’uso di un abbigliamento  decoroso per l’ambiente che si frequenta e in particolare nei riguardi dei Soci.

 

Art. 19 - Introduzione di cani

1. L’introduzione dei cani nella Sede Sociale, escludendone l?introduzione in tutti gli edifici, è ammessa a condizione che il cane sia condotto sempre al guinzaglio e, se mordace o considerato pericoloso da una legge in materia, munito  di museruola.

2. Il proprietario deve essere assicurato per gli eventuali danni causati dal  cane, e lo deve solidamente assicurare ad un ritegno robusto qualora lo debba momentaneamente lasciare solo, in zona al di fuori da quelle usate per il piegamento delle vele e il transito pedonale.

3. Il proprietario deve essere inoltre munito di tutto l’occorrente necessario per raccogliere e inscatolare con la massima cura le deiezioni solide del cane, che deve poi trasportare al di fuori della Sede Sociale.

 

Art. 20 - Cane sociale

1. Qualora ne venga deliberato l’impiego dal CDS, in deroga all’Art. 16, viene ammessa la presenza nella Sede di un cane da lavoro di adeguate caratteristiche e proporzioni, avente funzioni di utilità sociale, fra le quali quelle di  vigilanza notturna e ausilio di guardiania.

2. In tal caso l’animale deve avere a disposizione un idoneo ricovero recintato, deve essere registrato come proprietà della Sezione a mezzo di microchip, e addestrato e accudito da apposito incaricato.

3. La Sezione si fa carico delle spese di mantenimento, pulizia e cure veterinarie.

4. La Sezione si fa carico delle spese per assicurazione del cane per responsabilità civile e per danni contro terzi.

 

Art. 21 - Gioco d’azzardo

1. E’ fatto divieto di praticare qualsiasi gioco d?azzardo su tutto il comprensorio in concessione alla Sezione.

 

Art. 22 - Fumo

1. E’ fatto divieto a chiunque di fumare negli uffici e nel ristorante/bar.

         

Art. 23 - Gestione del Ristorante /Bar

1. La gestione del servizio ristorante/bar della Sede Sociale può essere  affidata a discrezione del CDS, tramite accordi diretti di volta in volta rinnovabili, a personale Socio della Sezione, avente i necessari requisiti di legge, oppure ad un gestore esterno con il quale la Sezione stipula un regolare contratto nel rispetto delle norme al tempo vigenti in materia.

          

Art. 24 - Controversie

1. Le eventuali controversie minori o lamentele dei Soci relative alla gestione del ristorante/bar o ad altri disservizi riscontrati nella gestione della Sede Sociale non dovranno essere trattate direttamente con il gestore, ma con il Direttore Sede o con il nostromo a seconda delle rispettive competenze.

2. E’ istituito presso la Segreteria Amministrativa un dispositivo di raccolta di reclami e suggerimenti scritti ; scritti anonimi o portanti una firma illeggibile non saranno presi in considerazione.

 

Art. 25 - Uso dei beni sociali

1. Tutto quanto a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale  (pubblicazioni, riviste, suppellettili ecc.) deve essere trattato con cura ed attenzione e, dopo l’uso, riposto con la massima cura nello stesso posto in cui è stato prelevato.

 

Art. 26 - Danni provocati da Soci o loro ospiti

1. I Soci sono tenuti a denunciare spontaneamente ed a rifondere ogni danno arrecato al patrimonio sociale per fatto proprio o di altre persone per le quali sono tenuti a rispondere.

2. I Soci devono accettare, nella valutazione del danno arrecato al patrimonio sociale, l’arbitrato del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 27 - Furti o scambi di beni

1. La Sezione  non assume alcuna responsabilità in caso di furto o di scambio di oggetti di proprietà dei Soci e dei loro ospiti nell’ambito della Sede Sociale.

 

Art. 28 - Contenzioso

1. Ogni contenzioso non risolto in via bonaria sarà trattato secondo la normativa e le procedure in vigore della Lega Navale Italiana.

 

 

Il presente “Regolamento per l’uso della Sede Sociale “ è stato approvato dalla Assemblea dei Soci il  5 ottobre 2004

 

E ratificato dalla Presidenza Nazionale

 

 

 

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ALLEGATI REGOLAMENTO