Lega Navale Italiana
Sezione di Brescia e Desenzano
REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
DI BRESCIA DESENZANO
PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE
Articolo 1 – Finalità
1. La Sezione della L.N.I. di Brescia Desenzano, con sede in Brescia vicolo Medici,12, e con base nautica a Desenzano del Garda Lungolago Cesare Battisti, 134 Località Vò, ha per fine quello di perseguire gli scopi enunciati all'Articolo 2 dello Statuto della L.N.I. di cui al DPR 18.5.1985 n. 531 e dal Regolamento allo Statuto stesso.
Articolo 2 – Autonomia
1. La Sezione gode di piena autonomia gestionale ed amministrativa ed ha patrimonio proprio. Essa è assimilata alle associazioni non riconosciute di cui all'Art. 36 e segg. del Codice Civile e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti a rapporti da essa instaurati.
Articolo 3 ‑ Apoliticità e assenza di scopo di lucro
1. La Sezione, che riunisce cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi dell'Associazione, non svolge attività politica e non ha finalità di lucro.
2. Il rigetto totale di qualsiasi attività lucrativa si deve intendere nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all'autofinanziamento, potrà essere ripartito fra i soci, ma dovrà essere invece reimpiegato esclusivamente per fini di propaganda marinara e di promozione di attività nautiche e sociali particolarmente rivolte verso i giovani.
Articolo 4 ‑ Rappresentanza legale ed organi elettivi collegiali
1. La Sezione è retta. da un Presidente che ne ha la legale rappresentanza anche in giudizio.
2. Gli organi collegiali sono:
‑ l'Assemblea dei Soci
‑ il Consiglio Direttivo di Sezione
‑ Il Collegio dei Revisori dei Conti
‑ Il Collegio dei Probiviri.
3. L'assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera sulla programmazione dell'attività della Sezione e sulla gestione finanziaria (bilanci preventivi e consuntivi).
4. Essa elegge con voto segreto i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, i quali prestano la loro opera gratuitamente, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
5. Possono candidarsi a membri degli organi collegiali e possono esercitare il diritto di voto tutti i soci ordinari e assimilati di età superiore a 18 anni che ne abbiano diritto, in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso.
6. L'assemblea straordinaria della Sezione è valida con la presenza di un numero di soci aventi diritto di voto di almeno due terzi in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione (deleghe comprese).
7. L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto (deleghe comprese), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
9. Ciascun Socio, con diritto di voto, non può essere portatore di più di una delega. (Reg. Statuto art. 25 cap. 11)
Articolo 5 ‑ Elezioni del Presidente e distribuzione delle cariche
1. Il Consiglio Direttivo di Sezione, composto da 7 membri, nella seduta di insediamento, elegge con voto segreto nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente della Sezione, e attribuisce le altre cariche fra i Consiglieri.
2. Sono obbligatorie le seguenti cariche:
• Segretario:
• Tesoriere;
• e, in caso esistano uno o più Gruppi Sportivi, il Consigliere agli Sport.
3. Non sono ammessi abbinamenti dei predetti incarichi obbligatori, ivi compresi quelli di Presidente e Vice Presidente.
4. Le altre cariche, eventualmente abbinabili fra loro, che si ritengono necessarie per la vita della Sezione sono:
• Consigliere alla propaganda marinara nelle scuole;
• Consigliere alle attività culturali;
• Consigliere alla tutela ecologica dell'ambiente.
5. Nel caso il Consiglio Direttivo debba essere parzialmente rinnovato per la sostituzione di uno o più membri dimissionari, subentrano automaticamente nell'ordine i Soci che nella lista abbiano riportato un numero di voti immediatamente inferiori.
6. Nel caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei membri del CONSIGLIO DIRETTIVO, si procede a nuove elezioni.
7. Qualora la Sezione abbia più di 1000 Soci, possono essere nominati due Vice Presidenti.
Articolo 6 ‑ Collegio Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e 2 membri supplenti, è l'organo collegiale di controllo della Sezione, il quale svolge in piena autonomia il mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci, esercitando le proprie funzioni di sindacato sulla gestione finanziaria contabile e patrimoniale.
2. In particolare esercita:
‑ il controllo di legittimità degli adempimenti contabili e amministrativi della Sezione.
‑ 1'esame e la revisione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Sezione redigendo apposita relazione per l'Assemblea dei soci.
‑ 1'accertamento della regolare tenuta dei libri contabili.
‑ le verifiche di cassa.
3. Il Collegio nella seduta d’insediamento elegge con voto segreto nel suo seno il Presidente.
4. I Revisori dei Conti sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
5. Nel caso il collegio debba essere parzialmente rinnovato per la sostituzione di membri dimissionari, si precede come nel precedente Articolo 5, comma 5° e 6°.
Articolo 7 ‑ Collegio Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti è l'organo disciplinare della Sezione, svolge il mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci in piena autonomia e con le più ampie facoltà inquirenti e giudicanti.
2. Il Collegio nella seduta d’insediamento elegge con voto segreto nel suo seno il Presidente.
3. Nel caso il Collegio debba essere parzialmente rinnovato per la sostituzione di membri dimissionari si procede come nel precedente Art. 5 comma 5° e 6°.
4. L'esistenza del Collegio dei Probiviri della Sezione a carattere elettivo configura una struttura permanente endo‑associativa come collegio arbitrale che escludendo esplicitamente la possibilità di ricorso alle attività giudiziarie, integra una valida clausola compromissoria.
Articolo 8 ‑ Incompatibilità fra le varie cariche
1. Data l'apoliticità della Sezione è buona norma che i Soci che rivestono cariche politiche non assumano incarichi direttivi presso la Sezione.
2. Non possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti o di Probiviri, e se eletti decadono dall'incarico, i soci che siano parenti o affini entro il quarto grado del Presidente o di membri del Consiglio Direttivo.
3. Non possono essere candidati alle cariche Sociali, i Soci che ricoprono analoghi incarichi in altri sodalizi nautici nello stesso Comune.
4. è assolutamente vietato ai membri del Consiglio Direttivo ed ai loro familiari di svolgere nell'ambito della Sezione attività lucrative di qualsiasi natura, salvo che si tratti di compensi ad istruttori delle varie discipline nautiche fissati dalle Federazioni sportive del Coni.
Articolo 9 – Decadenza da incarichi sociali
1. Allo scopo di assicurare l’efficienza e la funzionalità degli Organi Collegiali della Sezione, di cui agli articoli 28, 29, 30 del Regolamento allo Statuto, il Presidente della Sezione, in caso di ripetute assenze, o di inefficienza, o di impedimento, o ancora, di scarsa attitudine di un componente degli organi collegiali di cui sopra, ne dispone la decadenza dall’incarico e provvede alla sua sostituzione, dopo aver sentito in proposito il Consiglio Direttivo della Sezione dandone poi comunicazione alla Presidenza Nazionale.
Articolo 10 - Del Socio Delegato
1. E’ istituita la figura del Socio Delegato.
2. Il Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, può conferire ai soci di particolare attitudine, incarichi specifici per attuare i programmi della sezione, in collaborazione con il Consigliere incaricato e sotto la direzione di quest’ultimo.
3. Il Socio delegato risponde al Consigliere con il quale è tenuto a collaborare e, nel caso di manifesta inoperosità o incapacità, questi proporrà al Presidente la revoca della delega.
Articolo 11 ‑ Provvedimenti disciplinari e contenzioso amministrativo
1. Il Presidente della Sezione che venga a conoscenza di un'azione o di un comportamento censurabile di un Socio, dispone un'inchiesta preliminare per l'accertamento dei fatti ascoltando le parti ed eventuali testimoni, informandone il Consiglio Direttivo.
2. In base ai risultati dell'inchiesta, ove il fatto non rivesta carattere di particolare gravità, il Presidente è tenuto a ricercare la bonaria composizione della vertenza. Se questa non viene raggiunta, applica una delle misure amministrative che rientrano nei suoi poteri.
3. Qualora il Presidente della Sezione, sulla base dell'inchiesta preliminare, non ritenga il caso risolvibile nell'ambito della potestà sanzionatoria concessagli, sentito il Consiglio Direttivo di Sezione, trasmette
gli atti dell'inchiesta preliminare ai Probiviri della Sezione per il giudizio di competenza.
4. Il Collegio dei Probiviri di Sezione può deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari:
‑ la deplorazione
‑ la sospensione dai diritti di Socio per un periodo non superiore a 6 mesi;
‑ il deferimento al Collegio dei Probiviri Nazionali nel caso ritenga che vi siano le condizioni per infliggere il provvedimento della radiazione.
5. Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui sopra il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionali che giudicherà in seconda istanza.
6. Nel caso di una controversia fra soci, riguardante la vita e 1'attività sociale, ove essi concordino di affidare la vertenza ad un lodo arbitrale, il Presidente inviterà le parti, a formalizzare la controversia in un esposto circostanziato che verrà trasmesso ai Probiviri per un parere atto a risolverla in via definitiva.
7. Della decisione, verbalizzata dai Probiviri, il Presidente darà formale comunicazione alle parti invitandole ad attenervisi.
8. Il Collegio dei Probiviri della Sezione è anche chiamato ad esercitare il lodo arbitrale nel caso di controversie fra un Socio e gli organi della Sezione.
9. La decisione del Collegio è definitiva ed il Socio ricorrente ad essa deve scrupolosamente attenersi.
10. In tal caso tuttavia il Socio può appellarsi ai Probiviri Nazionali qualora nel lodo arbitrale si rilevi palesemente la violazione o l'errata applicazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti vigenti.
Articolo 12 ‑ Resa dei conti finanziari
1. Il Consiglio Direttivo di Sezione, rende conto della propria gestione all'Assemblea dei Soci mediante la presentazione dei bilanci consuntivo, finanziario e patrimoniale chiusi al 31 dicembre di ciascun anno.
2. II Consiglio Direttivo è altresì tenuto a presentare all'Assemblea dei Soci, il bilancio preventivo per 1'anno successivo con una relazione illustrativa dei programmi e delle realizzazioni che intende perseguire con i fondi a disposizione.
3. I bilanci, consuntivo e preventivo di cui sopra, prima di essere presentati all'Assemblea dei Soci devono essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti i quali:
‑ sul conto consuntivo presenteranno una relazione nella quale esprimeranno il proprio giudizio sulla gestione finanziaria in genere, sugli investimenti patrimoniali e sulla legittimità titolo per titolo delle spese in relazione agli stanziamenti preventivati;
- sul bilancio preventivo esprimeranno il proprio parere sulla congruità delle somme stanziate per ciascun titolo di spesa, accertando che giusta priorità sia data alle spese istituzionali e di propaganda marinara. Dovranno altresì accertare che il bilancio preventivo chiuda in pareggio, verificando l'attendibilità delle entrate a fronte delle spese.
Articolo 13 ‑ Benemerenze a provvedimenti di clemenza
1. Il Consiglio Direttivo della Sezione può avanzare proposte per il conferimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della qualifica di "Socio Benemerito" e Soci che per benemerenze nel campo nazionale o anche solo nel settore marittimo o anche per atti compiuti a favore dell'Associazione, diano ad essa lustro e meritino riconoscimento.
2. Analoga procedura può essere seguita per le proposte relative ad eventuali provvedimenti di clemenza.
PARTE SECONDA – DISCIPLINA DELLA SEZIONE
Articolo 14 ‑ Riferimenti
1. Il presente regolamento fa sempre riferimento, esplicito od implicito, a:
- Statuto della Lega Navale Italiana;
- Regolamento allo Statuto;
- Regolamento di Sicurezza dei Centri Nautici;
- Regolamento dei Gruppi Sportivi;
- Circolari Continuative emesse dalla Presidenza nazionale;
- Convenzione con il Comune di Desenzano del Garda.
Articolo 15 – Strumenti sociali
1. Allo scopo di promuovere e sviluppare le attività inerenti la nautica la Sezione ha costituito e sviluppato la Base Nautica.
2. Allo scopo di sviluppare la pratica degli sport, la Sezione promuove la costituzione di Gruppi Dilettantistici Sportivi, di cui all’art. 1 del Regolamento per i Gruppi sportivi L.N.I.
3. Ogni Socio, se richiesto dal Consiglio Direttivo, è tenuto a prestare la sua collaborazione in occasione di manifestazioni di qualsiasi carattere organizzate dalla Sezione.
4. I Soci Proprietari di barche non si potranno esimere dal mettere a disposizione del Consiglio Direttivo il proprio mezzo. (Reg. Statuto art. 2 punto 2)
Articolo 16 – Dei Soci
1. Tutti i Soci iscritti presso la Sezione di Brescia Desenzano si impegnano ad osservare le norme statutarie e a realizzarne le direttive e le finalità.
2. I Soci L.N.I. iscritti alla Sezione possono fare parte dei vari Gruppi Dilettantistici Sportivi costituiti o costituendi, osservando le modalità riportate nel Regolamento per i Gruppi Dilettantistici Sportivi L.N.I.
3. Per facilitare l’immediata individuazione dei Soci iscritti solo alla Sezione, da quelli iscritti anche ai vari gruppi sportivi, si aggiungerà, per questi ultimi, a fianco della categoria di appartenenza, di cui all’art. 4 dello Statuto e con riferimento all’articolo 3 del Regolamento dei Gruppi Sportivi LNI, la sigla GSXY., dove GS sta per gruppo sportivo, X indica il tipo di sport e Y, se applicabile, indica il livello dello sport praticato. Ad esempio GSVA indica un Socio facente parte del gruppo sportivo vela, che pratica tale sport a livello agonistico (Agonista, Diportista, Juniores, Cadetto,).
4. La Qualità di Socio della L.N.I. può venire a cessare in relazione a quanto previsto dagli art. 7 e 8 dello Statuto e dagli art. 7 e 9 del Regolamento allo Statuto.
5. In relazione alla facoltà concessa alla Sezione dal Regolamento allo Statuto (art. 7 punto 3), ai Soci che rinnovano il tesseramento dopo il termine fissato dal Regolamento stesso, sarà applicata, sulle quote Sociali dovute, la penale prevista.
6. La conservazione e l’anzianità di Socio della Sezione di Brescia Desenzano sono subordinate al mantenimento della qualità di Socio della L.N.I.
7. La quota di rinnovo della qualità di Socio deve essere versata entro il 31 Marzo di ogni anno.
8. Il mancato pagamento delle quote Sociali supplementari, entro il termine fissato dal Regolamento Interno, potrà comportare la perdita d’ogni diritto acquisito quale Socio della Sezione e d’uso degli impianti e delle attrezzature.
9. La riammissione a Socio e, conseguentemente, la corresponsione, in tempi successivi, delle quote Sociali supplementari, sono disciplinate dal Regolamento allo Statuto (art. 7 punto 9 e art. 9 punto 1 sub B).
10. Il coniuge del Socio assegnatario di posto barca, proprietario o comproprietario dell’imbarcazione ormeggiata o depositata, deve obbligatoriamente essere iscritto alla Sezione
Articolo 17– Ammissione dei Soci
1. L’Ammissione alla Sezione è disciplinata dall’art. 6 dello Statuto e dall’art. 5 del Regolamento allo Statuto.
2. L’Ammissione ai Gruppi Sportivi della Sezione è disciplinata dagli art. 3 e 4 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I.
Articolo 18 – Servizi Sociali ed accesso agli stessi
La Sezione offre ai Soci i seguenti servizi Sociali:
- Sede Sociale;
- Segreteria;
- Sala soggiorno interna;
- Servizi igienici e doccia;
- Posti barca a terra per derive, catamarani, windsurf e canoe, alle condizioni di cui alla parte terza del presente Regolamento.
1. Possono essere ammessi a fruire dei servizi Sociali di cui ai punti “a. b. c. e.” solo i Soci della L.N.I. in regola con il tesseramento.
2. Il Consiglio Direttivo potrà ammettere a fruire temporaneamente dei servizi particolari della Sede Nautica anche i non iscritti alla Sezione, in transito, purché Soci della LNI regolarmente iscritti, con imbarcazione regolarmente iscritta nel Registro del Naviglio della stessa, nei limiti dei posti e delle dimensioni disponibili a tale scopo.
3. Ai servizi ricompresi nella convenzione stipulata con il Comune di Desenzano del Garda possono accedere anche i non soci, alle condizioni stabilite dalla predetta convenzione.
4. Il Consiglio Direttivo potrà estendere o limitare tali servizi secondo particolari esigenze.
5. E’ concesso ai Soci della Sezione di intrattenere loro ospiti, anche non tesserati LNI, per brevi periodi, nei limiti della disponibilità dei servizi, fatta salva la precedenza dei Soci della Sezione nell’utilizzo dei servizi stessi. Non è consentito agli ospiti l’accesso, anche su invito, ai seguenti servizi: a) imbarcazioni; b) partecipazione a corsi; c) manifestazioni nautiche; d) crociere organizzate dalla Sezione.
6. L’ammissione di ospiti di soci deve essere occasionale, gratuita e contenuta al massimo, essa può essere richiesta, con carattere di eccezionalità, nei limiti e con le modalità stabilite nei seguenti paragrafi.
7. Condizioni essenziali per invitare un ospite sono:
a. essere socio o assimilato della struttura periferica;
b. essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso;
c. Ogni socio può invitare al massimo quattro ospiti non soci contemporaneamente;
d. Ogni socio può invitare degli ospiti non soci al massimo quattro volte all’anno;
e. Il numero massimo degli ospiti non soci invitati da più soci nello stesso giorno non deve superare il numero di sedici.
La domanda deve essere presentata dal Socio sette giorni prima dell’evento alla Presidenza della struttura periferica indicando:
a. il numero delle persone che si intendono invitare;
b. le generalità delle stesse;
c. il giorno della loro frequenza della sede;
d. i servizi di cui chiedono di poter fruire.
8. Le domande sono accolte o rigettate con giudizio inappellabile del Presidente.
9. Gli ospiti dovranno essere registrati presso la segreteria nell’apposito registro con indicato il nominativo del Socio invitante.
10. In occasione di incontri, regate e premiazioni, gli ospiti della Sezione potranno utilizzare i servizi e le strutture.
11. Il costo dei servizi forniti è stabilito ogni anno con delibera del CD, previa valutazione della variazione delle spese generali e del costo dei servizi stessi.
12. Il costo per ogni posto barca, sia annuale, sia di transito è, parimenti, stabilito ogni anno, con delibera del Consiglio Direttivo.
13. Il Consiglio Direttivo può disporre, per qualsiasi esigenza organizzativa o amministrativa, una diversa assegnazione dei servizi Sociali particolari.
14. I Soci sono personalmente responsabili dei danni provocati alle attrezzature Sociali della Sezione alle unità da diporto, alle attrezzature, a qualsiasi cosa di altri Soci, e naturalmente alle persone.
15. Acqua ed energia elettrica fornite dalla Sezione dovranno essere usate con moderazione, evitando qualsiasi spreco.
Articolo 19 – Il Responsabile della Base nautica
1. L’addetto di turno come Responsabile della Base Nautica dovrà assolvere in particolare ai seguenti compiti:
a. Annotare l’uscita e l’entrata delle imbarcazioni;
b. Dovrà essere annotata anche l’ospitalità concessa ad imbarcazioni estranee alla Sezione;
c. Controllare il rientro delle imbarcazioni, all’ora programmata dai Soci;
d. Curare la piccola manutenzione, l’ordine e la pulizia della Sede nautica, nonché l’efficienza dei mezzi antincendio di cui è dotata;
e. Segnalare al Consigliere Segretario ed eventualmente ai Soci interessati, tutte le anomalie riscontrate e prendere, nel frattempo, tutti i provvedimenti necessari per assicurare l’integrità delle attrezzature Sociali e delle proprietà dei singoli;
f. Far rispettare le norme statutarie e regolamentari ed eseguire le direttive del CONSIGLIO DIRETTIVO e del Consigliere Segretario, intervenendo – se necessario – con dignitosa correttezza nei confronti dei Soci.
2. Eventuali abusi od anomalie nella condotta dei Soci, o del Responsabile di turno dovranno essere segnalati, di volta in volta, dall’ uno o dagli altri al Consigliere Segretario che interesserà il Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.
Articolo 20 – Apparati di trasmissione
1. Presso la Base Nautica potranno essere installate apparecchiature ricetrasmittenti CB o VHF, previa autorizzazione delle autorità competenti, per assicurare un efficace collegamento radio con le imbarcazioni specialmente in occasione delle regate o di altre manifestazioni in lago.
2. Tale servizio dovrà essere particolarmente efficiente nei periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, una volta attivato.
Articolo 21 – Accesso ai servizi della Base
1. La Sezione può dotarsi di attrezzature e servizi che i Soci potranno utilizzare secondo quanto disposto dal presente regolamento.
2. La Sede della Sezione è a disposizione dei Soci per quanto concerne, la sala soggiorno interna, i distributori di bevande ed i servizi igienici, che dovranno essere utilizzati con la massima igiene possibile.
3. Il Consiglio Direttivo potrà estendere o limitare tali servizi secondo particolari esigenze.
Articolo 22 – Recupero quote e sociali
1. La Sezione si riserva di adire nei confronti dei Soci morosi, espulsi o dimissionari, le vie giudiziarie per il recupero delle quote Sociali scadute e non versate, nonché di qualsiasi altra somma di cui essi risultino debitori alla Sezione per qualsiasi titolo.
Articolo 23 – Limite di responsabilità
1. La Sezione non risponde degli infortuni e/o danni che, nell’uso delle attrezzature Sociali o che per qualsiasi altra causa, i Soci dovessero procurare o subire.
2. La Sezione non si assume nessuna responsabilità per danni da incendi o furti che i Soci stessi o i loro ospiti dovessero subire, o a cose di proprietà o possesso depositate, anche temporaneamente, nell’ambito Sociale, considerato che il Sodalizio non si è assunto, né può assumersi compiti di custodia di cose altrui.
3. Non vengono parimenti assunte dalla Sezione responsabilità di alcun genere per danni a persone e/o cose che, per qualsiasi motivo, vengano a trovarsi entro il perimetro della zona di pertinenza della Sezione stessa.
Articolo 24 – Raccolta fondi
1. Non sono ammesse raccolte di denaro, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
2. In occasioni di eventuali raccolte autorizzate, dovrà essere sempre rilasciata ricevuta delle somme introitate che, in ogni caso, dovranno essere versate alla cassa della Sezione.
3. Questa ultima provvederà a soddisfare lo scopo per cui la raccolta è stata effettuata.
Articolo 25 – Rinvio
1. La disciplina dei posti barca e degli eventuali gruppi sportivi, è normata dalla parte terza del presente regolamento.
2. La disciplina per l’utilizzo delle unità da diporto della Sezione, è normata dalla parte quarta del presente regolamento.
PARTE TERZA – DISCIPLINA DEI POSTI BARCA
Articolo 26 – Concessione di posto barca - Generalità
1. I1 posto barca è concesso al Socio e non alla sua imbarcazione.
2. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca.
3. Più Soci comproprietari di una unità da diporto possono chiedere l'assegnazione di un posto barca, ma soltanto uno di essi, socio ordinario, deve essere indicato come titolare dell'assegnazione e responsabile dell'osservanza delle norme del regolamento interno. Se, per una qualunque causa il titolare del posto barca venisse a mancare, può subentrare nell’assegnazione il Socio comproprietario, sempre che risponda ai requisiti di cui sopra.
4. E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a non Soci, o a Soci che abbiano in comproprietà una unità da diporto con non Soci o che siano soltanto usufruttuari o comodatari di una unità da diporto di Soci o non Soci o che comunque risulti di proprietà di società di comodo.
5. I1 posto barca non è cedibile, né alienabile con o senza l'unità da diporto che l'occupa, da parte del Socio assegnatario.
6. L'assegnazione del posto barca, in caso di decesso del Socio titolare, è confermata, per l'anno in corso, a favore dell’erede, purché anch'esso Socio. L'erede di cui sopra, divenuto proprietario o comproprietario dell'unità da diporto con altri eredi, anch'essi soci, per aspirare ad ottenere l’assegnazione del posto barca nell'anno successivo deve avanzare domanda di essere incluso nell’apposita lista d’attesa e la sua richiesta deve essere valutata esclusivamente sulla base dei criteri che regolano la formazione della graduatoria annuale. In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi soci della struttura periferica, l'assegnazione decade e l'imbarcazione deve essere rimossa. Se non provvederanno gli eredi alla rimozione, la barca verrà messa a disposizione dei Soci. Trascorso un anno la barca diventerà proprietà della Sezione.
7. La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Struttura Periferica. Essa resta nella piena disponibilità ed in affidamento del proprietario, titolare dell'assegnazione, il quale è l’unico responsabile verso chiunque per tutti i danni eventualmente causati per qualsiasi motivo dalla sua unità da diporto e dei furti che esso stesso potrebbe subire.
8. I1 Socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto dai propri familiari, purché anch'essi siano Soci della struttura periferica. In tal caso, il Socio di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, dev'essere autorizzato per iscritto da chi ne ha potestà.
Articolo 27 – Procedura di assegnazione
1. I1 Socio per essere assegnatario di un posto barca deve:
a. essere Socio ordinario o assimilato, o cittadino straniero socio frequentatore della Struttura Periferica di appartenenza;
b. essere in regola con il tesseramento dell'anno in corso e con il pagamento della quota supplementare; pagamento da effettuare entro il 31 Marzo di ogni anno, il mancato pagamento entro la data stabilita provoca la decadenza della concessione;
c. avere la proprietà dell'unità da diporto, battente bandiera della propria nazionalità, e inalberare il guidone sociale;
d. aver iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I. ed essere in regola con la relativa quota di iscrizione annuale;
e. Avere ottemperato all'assicurazione obbligatoria RC dell'Unità da diporto come prescritto dall'art. 47 della legge nr. 50/1971 e successive modifiche, nonché aver assicurato la stessa contro i danni per forza maggiore, il furto e l'incendio;
f. assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso.
2. L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto, formata in base ai rispettivi punti di merito. Detta graduatoria costituisce la lista d'attesa attraverso la quale, in modo esclusivo e tassativo, può ottenersi l'assegnazione.
3. I1 Socio, per essere compreso nella lista d'attesa deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.
4. La domanda può essere presentata anche via fax o posta elettronica e deve contenere: i dati del Socio, i dati della barca, la dichiarazione di avere preso visione del regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti (un modello della domanda sarà messo a disposizione dalla segreteria sia cartaceo che sul sito internet della Sezione).
5. La domanda può essere presentata in qualunque periodo dell’anno.
6. L'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato è tassativamente vietata. Ogni pattuizione in contrasto con le norme di cui ai N. 5 e 7 dell'art. 34 del Regolamento allo Statuto è nulla . Tutti i Soci ordinari, proprietari di una unità da diporto, devono poter aspirare, nel tempo e in base alle priorità stabilite dal regolamento interno, all'assegnazione di un posto barca.
7. L'assegnazione dei posti barca deve seguire una normale rotazione, la durata dell’occupazione è stabilita in: “un anno”;
8. E’ facoltà per la dirigenza di variare i posti d'ormeggio e di deposito a terra nell'ambito della sede nautica per motivate esigenze tecniche od organizzative;
9. Rimane la piena responsabilità del Socio nel caso in cui deleghi altra persona ‑per iscritto ‑ a effettuare operazioni di banchina o di rimessaggio, in sua assenza;
10. E’ facoltà per la dirigenza di utilizzare temporaneamente il posto barca rimasto vacante, per esigenze della sede o di ospitalità per Soci di passaggio;
11. E’ assolutamente vietato depositare materiali di qualsiasi tipo in magazzino senza l’autorizzazione del responsabile della base;
12. L’ assegnazione di un posto barca da diritto all’uso di un armadietto, oltre dell’uso delle docce e dei locali igienici già di diritto in quanto Socio della Sezione.
13. Il responsabile di turno della base, è a disposizione dei Soci per qualsiasi informazione eventualmente mancante in questo regolamento;
14. Tutte le norme previste per l'assegnazione o per la revoca del posto barca valgono anche, in quanto applicabili, per l'assegnazione o la perdita del posto in graduatoria nella lista d'attesa.
15. Considerare il posto barca come un “parcheggio” alternativo o più conveniente rispetto a quello disponibile in una struttura commerciale, è contrario allo spirito dello statuto della LNI e come tale può dar luogo all’assegnazione di punti di demerito, fino al rifiuto della concessione di posto barca, ancorché spettante per la posizione nella lista di attesa.
Articolo 28 - Decadenza dalla concessione
1. I1 Socio assegnatario di posto barca, cui è stato inflitto il provvedimento della sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica o della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio in via disciplinare o precauzionale, può accedere alla sede nautica esclusivamente per accudire alla manutenzione della propria unità da diporto, per accertarne la conservazione e la sicurezza agli ormeggi in relazione alle mutevoli condizioni atmosferiche, nonché per rimuoverla nel caso in cui decada dalla concessione o richieda di trasferirla in un ormeggio esterno alla S.P. per la durata della sospensione.
2. I1 Socio assegnatario decade, inoltre, dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:
a. perdita della qualità di Socio, per una delle cause di cui all'art. 8 dello Statuto;
b. mancato pagamento della quota di iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della L.N.I. e della quota sociale e supplementare entro il 31 marzo;
c. inosservanza grave delle norme del regolamento interno;
d. mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto;
e. mancata occupazione del posto barca, salvo per cause ben motivate ed accettate dal C.D.S..:
f. mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della sede;
g. rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della struttura periferica la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali;
h. uso del posto come parcheggio totalmente inoperoso dell'unità da diporto.
Articolo 29 – Concessione temporanea
1. L'uso temporaneo del posto barca può essere concesso agli Enti e ai Circoli nautici Soci sostenitori della Struttura Periferica, sempre che l'unità da diporto sia di proprietà dell'Ente o Circolo nautico e che sia utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività coordinate didattiche, sportive o ambientali.
Articolo 30 – Criteri per la redazione della graduatoria
1. I punti di merito per la formazione della graduatoria nella lista d'attesa sono attribuiti ai Soci aventi diritto secondo i seguenti parametri:
0,5 punti
a. per ogni mese trascorso dalla data della prima domanda senza ottenere l’assegnazione;
b. per ogni socio non ordinario nuovo fatto iscrivere alla Sezione:
1 punto
c. per ogni anno di anzianità di iscrizione alla Struttura Periferica;
d. per ogni Socio Ordinario nuovo fatto iscrivere alla Sezione;
2 punti
e. per ogni anno con l'incarico di Direttore tecnico di Gruppo Sportivo;
f. per ogni anno come coadiutore del D. T. o come istruttore dei corsi di avviamento agli sport nautici o altri;
g. per prestazione di attività a favore della S.P. per incarichi specifici;
3 punti
h. per ogni anno di partecipazione come Consigliere a1 C. D. S. in carica;
i. per ogni anno con 1 'incarico di Proboviro;
l. per ogni anno con l’incarico di Revisore dei conti
5 punti
m. per ogni anno nella carica di Delegato Regionale o Presidente
2. I punti di merito per il mantenimento del posto barca sono attribuiti ai Soci aventi diritto secondo i seguenti parametri: tenendo validi i punti di cui al 15/b, 15/c, 15/d, 15/e, 15/f, 15/g, 15/h, 15/i, 15/l, 15/m, sommati ai seguenti:
1 punto
a. per ogni uscita segnalata in segreteria (obbligo di segnalare l’uscita soprattutto per la sicurezza) con l’indicazione della probabile ora di rientro e, se possibile, l’ itinerario;
da 1 a 5 punti
b. per ogni regata o gara effettuata; su valutazione del Direttivo sentito il Direttore Sportivo, tramite il Consigliere agli Sport ( importanza della regata, distanza dalla base, risultato, ecc.)
da 1 a 3 punti e da –1 a –3 punti
c. su valutazione dell’incaricato al controllo mensile sulle condizioni in cui è tenuta la barca;
d. sul comportamento tenuto dall’assegnatario e dai suoi ospiti.
(In ogni caso, l'attribuzione dei punti é subordinata alla condizione che per le suddette attività non venga corrisposto alcun emolumento, in qualsiasi forma).
3. I punteggi attribuiti ai Soci comproprietari di una unità da diporto non sono cumulabili fra loro per la formazione della graduatoria;
4. La lista d'attesa dopo essere stata approvata dal Consiglio Direttivo entra in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo sociale e resta in vigore fino alla pubblicazione della lista d'attesa dell'anno successivo.
Eventuali rimostranze o lamentele di Soci attraverso la formazione della lista d'attesa o per ogni altro motivo riguardante l'assegnazione del posto barca devono essere inviati per iscritto al Presidente della Struttura Periferica. Avverso la soluzione adottata dal Presidente, in prima istanza, se ritenuta contestabile per giusta causa, i1 Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, a1 giudizio del Collegio dei Probiviri della Sezione, a vagliare, in seconda istanza, in piena autonomia e con le più ampie facoltà di prova, le argomentazioni del ricorso e le deduzioni della dirígenza per deliberare il giudizio definitivo sulla vertenza. Ogni ricorso inviato direttamente alla Presidenza Nazionale o a1 suo Organo probivirale è irrituale e non avrà seguito)
5. La pubblicazione della lista di attesa conferisce una aspettativa di diritto ai Soci in essa iscritti. Essa non può essere modificata, né possono essere deliberate deroghe alla graduatoria se non per errore di calcolo o di attribuzione di punti, o per decadenza sancita dal regolamento interno.
Articolo 31 - Divieti
1. E’ assolutamente vietato depositare materiali di qualsiasi tipo in magazzino senza l’autorizzazione del responsabile della base.
2. E’ assolutamente vietato lo scarico in lago di olio, gasolio, lavare la barca con detersivi o altri materiali inquinanti, sostare per armare o disarmare la barca al di fuori del posto destinato a queste operazioni, appoggiare, anche momentaneamente, vele, mute o accessori della barca o del carrello in posti non idonei, (panchine, sedie ecc.) pena la decadenza immediata della concessione o l’assegnazione di punti negativi nella graduatoria secondo la gravità del fatto.
3. E’ assolutamente vietato depositare altre unità da diporto: canoe, Kayak, windsurf e mezzi similari o contenitori, esclusi i contenitori delle vele e/o dell’attrezzatura indispensabile per l’uso dell’unità da diporto in deposito, e quant’altro che non sia indispensabile per l’uso della stessa: lateralmente, sotto, o sopra l’unità da diporto del Socio avente in concessione un posto barca. Ossia quando l’unità da diporto è in utilizzo, la piazzola deve essere completamente sgombra. (tranne dall’esclusione di cui sopra)
PARTE QUARTA
NORME PER L’UTILIZZO DELLE UNITA’ DA DIPORTO SOCIALI
1. Le unità da diporto sociali possono essere utilizzate per gli scopi istituzionali della Lega Navale Italiana Sezione di Brescia Desenzano. In particolare per i corsi di istruzione alla specifica specialità, per l’attività sportiva e la partecipazione di eventi, regate o gare da parte di equipaggi della Sezione, o anche solo per diporto.
2. L’utilizzo delle diverse unità da diporto sociali è riservato a tutti i soci, che dovranno essere iscritti anche al Gruppo Sportivo, di comprovata capacità nella conduzione dell’unità stessa. Per comprovarne la capacità i Soci interessati dovranno seguire un breve corso con questionario finale e prova pratica per l’utilizzo di ogni specifica unità. Per la partecipazione a regate o gare il Socio dovrà essere iscritto alla Federazione di competenza.
3. E’ assolutamente vietato, al Socio che prende in consegna l’unità da diporto, portare passeggeri non soci, se da un controllo si riscontrasse che a bordo dell’unità della Sezione sono stati imbarcati non Soci della Sezione stessa, il Socio responsabile potrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari che potrebbero comportare anche la impossibilità di usufruire delle unità della Sezione.
4. Prima della presa in consegna dell’unità da diporto il Socio dovrà compilare in segreteria un documento con l’elenco dei Soci che porterà a bordo, alla riconsegna dell’unità e dopo un controllo sulla integrità dell’unità stessa da parte dell’incaricato di turno verrà chiusa la pratica di utilizzazione.
5. L’ utilizzo della unità da diporto comporta il pagamento di una quota di partecipazione alle spese, come da tabella allegata. Si istituisce all’uopo un apposito registro sul quale verranno annotate la data e le generalità del socio utilizzatore nonché l’orario di partenza e rientro alla base nautica.
6. In particolare gli utilizzatori dovranno:
· Comunicare l’itinerario e l’ora prevista per il rientro alla Base
· Essere in grado di condurre nella massima sicurezza l’unità da diporto.
· Accertarsi che nella unità da diporto siano presenti tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla
normativa vigente.
· Ispezionare l’unità da diporto per verificare lo stato e l’idoneità alla navigazione.
· Per le derive fare attenzione che i tappi del doppio fondo siano inseriti.
· Prestare massima cura e diligenza nell’utilizzo della unità da diporto e delle attrezzature.
· Comunicare tempestivamente ogni eventuale avaria che dovesse verificarsi.
· Non disturbare o infastidire per nessun motivo altri soci utilizzatori degli spazi comuni.
7. Al termine dell’utilizzo lasciare l’unità da diporto nel massimo ordine:
· Derive : Particolare riguardo alle vele, stecche, cime, timone, deriva.
· Windsurf: Tavola, vela, albero, boma, deriva, pinna riposte come e dove si sono trovate.
· Canoa o kayak: Pagaia, giubbetto, eventuali accessori, il tutto riposto come e dove si è trovato.
8. Per la preparazione all’uso e la sistemazione per il fine utilizzo dell’unità, è prevista un’area dedicata, da utilizzare per il più breve tempo possibile.
9. Le mute, i giubbetti e quant’altro vanno messi negli appositi spazi, non sulle panchine o sulle sedie.
10. Ogni richiamo fatto dal responsabile della Base Nautica comporterà dei punti di demerito fino alla preclusione all’uso delle unità da diporto sociali.
11. Durante l’utilizzo prestare particolare attenzione all’osservanza delle norme previste dal Codice della Navigazione e alle Ordinanze delle Autorità competenti per territorio.
12. La responsabilità civile e penale riguardo la condotta dell’unità da diporto è a carico del socio utilizzatore, comprese eventuali infrazioni rilevate dai competenti organi.
13. La quota di partecipazione sarà di anno in anno definita dal Consiglio Direttivo della Sezione.
14. I fondi raccolti saranno devoluti alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell’unità da diporto, all’acquisto di attrezzature di bordo e di sicurezza, al fine di preservare la sicurezza e la navigabilità.
Le norme contenute nel presente Regolamento Interno sono state approvate in ogni singolo articolo dal Consiglio Direttivo della Sezione in data sotto riportata.
Tale regolamento è depositato presso la Segreteria.
Esso integra ed in dettaglio applica lo Statuto (D.P.R. 18/05/1985 n. 531) ed il Regolamento allo Statuto che, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 01/02/1986 da tale data è in vigore.
Tutti i diritti precedentemente maturati dai Soci della Sezione nell’ambito della stessa, saranno da questi conservati “ad personam”.
Brescia Desenzano, 01 Dicembre 2007
Il Segretario Massimo Polettini Il Presidente Daniele Manzini
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