L'età minima prevista dalla legge per
comandare (da soli) un'unità da diporto è la seguente:
. per le unità a remi entro un miglio dalla costa: 14 anni;
. per le unità a vela con superficie velica superiore a mq 4: 14 anni;
. per i natanti a motore, a vela con m.a. e motovelieri: 16 anni;
La patente nautica è obbligatoria:
1. Per i natanti:
a) quando la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30 KW o a 40,8 CV (1KW = 1,36 CV)
o abbiano
una cilindrata superiore:
. a 750 cc, se a carburazione a due tempi;
. a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo o se a
iniezione diretta;
. a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
. a 2000 cc, se diesel.
b) quando, indipendentemente dalla potenza del motore, la navigazione si svolge ad una distanza
superiore alle
sei miglia dalla costa.
c) quando viene esercitato lo sci nautico, senza tener conto della potenza del motore.
2. Per le navi da diporto (sempre);
3. Per la condotta degli acquascooter, indipendentemente dalla potenza e dalle cilindrate;
Nota: Il regolamento di attuazione al codice ha reintrodotto la definizione delle unità a motore. Sono
considerate unità a motore quando il rapporto tra la superficie velica in mq di tutte le vele che possono essere
bordate contemporaneamente, compresi l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la
potenza del motore in CV o KW è inferiore, rispettivamente a 1 o a 1,36.
Il codice della nautica distingue le patenti nautiche in tre categorie:
A) comando e la condotta dei natanti e imbarcazioni da diporto;
B) comando delle navi da diporto;
C) riservata ai disabili – abilita direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto ma a bordo deve essere
presente altra persona (passeggero) non inferiore a 18 anni, in grado di svolgere le funzioni manuali necessarie
per la condotta del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l’unità sia munita di un
dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona,
la disattivazione del pilota automatico e l’arresto del motore.
Le patenti abilitano:
a) alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b) alla navigazione senza alcun limite.
La patente è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 m) a motore, a vela con motore
ausiliario e dei motovelieri. A richiesta dell'interessato, la patente può essere limitata al solo comando di
unità da diporto a motore, per la navigazione entro 12 miglia o senza limiti dalla costa.
Note:
a) Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare anche le altre unità
(imbarcazioni e natanti) a motore, a vela con motore ausiliario e motovelieri.
b) Un motore è considerato ausiliario quando installato fuori-bordo, abbia una potenza non superiore al 20% di
quella del motore principale e sia munito del certificato d'uso. In tali condizioni può essere utilizzato nei
casi di emergenza o di sicurezza della navigazione e non concorre al calcolo della potenza e della cilindrata
per stabilire l'obbligo della patente nautica.
Procedura per ottenere la patente
Il regolamento non ha modificato la pregressa normativa sulle patenti nautiche, anzi l’ha riassorbita. I vecchi
programmi di esame restano validi, in via provvisoria, in attesa del nuovi che a quanto pare introducono un nuovo
capitolo sull’ambiente marino e sull’ecologia. Il modello di domanda è unico e può essere utilizzato per la
presentazione delle richieste per:
a) l'autocertificazione dei dati personali e la comunicazione di cambio di residenza;
b) l'ammissione agli esami e per ottenere l'estensione dell'abilitazione alla navigazione;
c) il rilascio della patente - senza esame - al personale militare;
d) il rilascio della patente alle persone munite di una qualifica professionale marittima;
e) il rilascio del duplicato della patente (smarrita, distrutta o deteriorata);
f) la convalida della patente;
g) la sostituzione della vecchia patente con il nuovo modello.
Maggiori informazioni per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere richieste alle autorità marittime
o alle Sezioni e Delegazioni della Lega Navale.
. Validità: Le patenti nautiche hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio o
del rinnovo. Il periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato
il 60° anno di età. Per le patenti speciali, rilasciate ai portatori di handicap, il periodo di validità è
indicato nel documento.
. Rinnovo delle patenti nautiche scadute: La patente nautica scaduta può essere rinnovata
in qualsiasi momento presso l'Ufficio marittimo o quello Provinciale (ex M.C.T.C) che l'ha rilasciata, senza tener
conto della data di scadenza; la convalida può essere richiesta anche prima della sua scadenza. Nel caso di più
abilitazioni, riportate nello stesso documento o in documenti separati, che hanno gli stessi limiti di
navigazione, la domanda va presentata all'Ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione che provvede ad
unificarle.
Note: chi comanda un'unità da diporto con la patente scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa da
Euro 207 a Euro 1033.
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla condotta di motoscafi ad uso privato di cui all'art. 16 del R.D.L.
9.5.1932 prima del 24 aprile 1990, possono ottenere il rilascio della patente nautica a motore - senza esame - per
la navigazione entro 12 miglia dalla costa. Le abilitazioni conseguite dopo tale data non possono essere più
convertite.
Le patenti per il comando di unità da diporto entro sei miglia, rilasciate in base alla precedente normativa,
abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; non è richiesto alcun adempimento amministrativo. In
occasione del rinnovo della patente l'Ufficio marittimo o quello Provinciale (ex M.C.T.C.) provvederà alla
sostituzione del documento.
Le abilitazioni per il comando di imbarcazioni a vela rilasciate in base alla precedente normativa, abilitano a
comandare anche quelle a motore, per la navigazione entro le 12 miglia o senza alcun limite dalla costa. Le
abilitazioni per le imbarcazioni a motore, restano limitate per comandare solo le unità a motore, per gli stessi
limiti di navigazione.
A seguito di sentenza giurisdizionale è stato chiarito che il soggetto che regge il timone di un'unità da diporto
può non essere munito della patente nautica se a bordo c'è altra persona in possesso di regolare abilitazione che
assuma la responsabilità del comando e della condotta della navigazione.
Le patenti nautiche conseguite all’estero (anche se Paese UE) non possono essere convertite con quelle
italiane.
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