Maggio 2013
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Le alte finalità che la Lega Navale Italiana si prefigge sono chiaramente indicate nello Statuto e nel Regolamento relativo. Si raccomanda pertanto un attento esame dei documenti sopra citati, anche per approfondire la struttura organizzativa attraverso la quale il Sodalizio opera. Si richiama inoltre l'attenzione sui criteri che seguono il cui rispetto costituisce condizione indispensabile per una corretta valutazione delle responsabilità connesse alla istituzione e gestione di una struttura periferica L.N.I..

1. La Lega Navale Italiana non ha interesse ad istituire e a tenere in vita strutture periferiche che intendano operare come veri e propri circoli privati, tesi unicamente ad assicurare agli iscritti i vantaggi derivanti dall'appartenenza alla Lega. Sotto questo profilo le richieste di istituzione di nuove strutture periferiche - che dovranno essere sottoscritte da almeno 25 aderenti - saranno prese in considerazione solo ove contengano precise indicazioni sulla disponibilità di una sede sociale quale punto fisico di riferimento nonché accertate realistiche prospettive circa gli orientamenti e le possibilità di sviluppo nel contesto sociale.
2. E' opportuno che la persona designata ad assumere l'incarico di Dirigente prenda accurata visione, oltre che dello Statuto e del Regolamento come sopra indicato, anche delle Istruzioni per i Dirigenti delle strutture periferiche (in particolare del Capitolo 1) e delle altre disposizioni regolamentari, (con speciale attenzione all'art. 32 del Regolamento, riguardante compiti ed attribuzioni del Presidente di Delegazione); è indispensabile, inoltre, che risieda sul posto o nelle vicinanze. La sua presenza in loco, oltre che per assicurare gli indispensabili collegamenti con le competenti Autorità locali, è infatti necessaria per garantire continuità ed efficienza alla impegnativa opera di organizzazione e di proselitismo nonché alla successiva fase di consolidamento e sviluppo. E' analogamente importante che la maggioranza dei Soci risieda sul posto, ad evitare che l'attività del sodalizio assuma carattere stagionale, limitato cioè al periodo della villeggiatura.
3. Tra gli scopi della L.N.I. primeggia quello di diffondere, soprattutto fra i giovani, l'amore per il mare e le sane attività che su esso si svolgono. E' pertanto evidente la necessità, per le strutture periferiche della Lega, di dotarsi di una Sede e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di quelle attività nautiche, in primo luogo la vela, che costituiscono un potente mezzo di richiamo. Si ritiene peraltro di dover precisare che la Lega Navale Italiana, in quanto Ente Pubblico preposto, ai sensi della legge 20 marzo 1975 n. 70, a servizio di pubblico interesse non è:
 . Un'associazione per il tempo libero nell'ambito della quale esercitare a titolo personale il proprio sport preferito,    in particolare il diportismo nautico o attivare strutture a carattere esclusivamente ricreativo quali ristoranti,    arenili attrezzati, ecc.:
 . Un'associazione di proprietari di barche ai quali assicurare un posto di ormeggio in un regime di concessione    demaniale a canone agevolato. Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento allo Statuto, il    possesso della tessera sociale non conferisce diritto a speciali agevolazioni, ma genera il dovere di adoperarsi    allo sviluppo della coscienza marinara della Nazione contribuendo al sempre maggiore consolidamento del    Sodalizio. Perciò i Soci sono tenuti a prestarsi saltuariamente, secondo le proprie attitudini, a promuovere e a    partecipare a tutte quelle attività che hanno attinenza con il mare, ivi compreso l'impiego delle proprie    imbarcazioni per uscite di propaganda a favore dei giovani, per scuola di vela, ecc.;
 . Un'associazione sportiva a carattere agonistico. L'attività delle strutture periferiche nel settore degli sports    nautici non deve costituire, infatti, un fine da perseguire ma solo un mezzo, indubbiamente molto efficace, per    avvicinare i giovani al mare nel quadro del fine primario dell' Associazione che, come specificato dall'art. 2 dello    Statuto, è quello di "diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, lo spirito marinaro, la conoscenza    dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne,    agli effetti della partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali    che hanno nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione".
   Sotto questo profilo la Lega Navale Italiana si attende dai Soci una intensa attività promozionale da attuarsi    attraverso una capillare penetrazione nell'ambiente studentesco e giovanile in genere nonché una attiva    partecipazione a livello locale a tutti quei dibattiti ed iniziative collegati alla complessa problematica del mare e    delle acque interne, dall'ecologia alla politica dei porti, dal potenziamento delle flotte mercantile e militare ai    problemi della pesca, dalla archeologia subacquea alla sicurezza della vita in mare e così via.
   Parallelamente l'attività delle strutture periferiche deve estendersi nel campo formativo e culturale delle discipline    nautiche attraverso, per esempio, l'istituzione di corsi teorici e pratici di vela, di navigazione piana e    astronomica, di meteorologia, ecc..
   Ne consegue che per un soddisfacente conseguimento degli obiettivi sopra indicati, l'azione promozionale - della    quale sarà opportuno dare la responsabilità ad un Consigliere - dovrà assorbire una parte consistente delle    spese che compaiono in bilancio.
4. Le strutture periferiche debbono nascere su una base di autosufficienza finanziaria, soprattutto per quanto si riferisce alle normali spese di gestione. A questo proposito occorre mettere in evidenza che i corsi cui si è fatto cenno, quando organizzati con serietà e competenza, si sono dimostrati ottime fonti di autofinanziamento.
5. L'eventuale costruzione di attrezzature e impianti deve essere accuratamente pianificata, in modo particolare per quanto attiene alla parte finanziaria.La Presidenza Nazionale potrà in alcuni casi, sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale la proposta di un'eventuale partecipazione alle spese, fermo restando l'impegno delle strutture periferiche a recuperare localmente il grosso delle risorse finanziarie necessarie evitando comunque combinazioni di comodo e convenienza con altri sodalizi, specie privati, che possono snaturare la struttura e le finalità della Lega Navale Italiana. In particolare, poiché il carattere di Ente Pubblico della Lega esclude tassativamente ogni fine di lucro, il nome del sodalizio non può essere comunque associato ad imprese o attività commerciali.
6. I Circoli o altre Associazioni che volessero proporre la loro eventuale trasformazione in Delegazioni della L.N.I., devono tenere presente che il provvedimento comporta la contestuale, totale soppressione della esistente denominazione e ragione sociale e l'assunzione in modo esclusivo del nome della località ove hanno sede (art. 24, n. 6, secondo comma del Regolamento ed in modo totale l'accettazione ed il perseguimento dei soli scopi sociali della Lega Navale Italiana.
In caso contrario esiste la possibilità offerta dall'art. 5, n. 4 del Regolamento che di seguito si riproduce: "Le persone giuridiche pubbliche e private, gli Enti Nazionali quali circoli nautici, associazioni sportive, Istituti ecc. possono richiedere di associarsi alla Lega Navale Italiana in qualità di Soci sostenitori ai sensi dell'art. 6, lettera c) dello Statuto; essi sono rappresentati dai titolari pro-tempore. Gli Organismi di cui sopra, ai fini del perseguimento delle finalità statutarie, devono collaborare con la Presidenza Nazionale e con le strutture periferiche della Lega Navale Italiana allo scopo di coordinare lo svolgimento di un proficuo programma comune di propaganda marinara. Le domande di associazione devono essere presentate alla Presidenza Nazionale per le valutazioni e decisioni di competenza". I Soci sostenitori sono definiti, oltre che dal menzionato art. 6, lettera c) dello Statuto, anche dall'art. 4, n. 1, lettera c) dello stesso Regolamento che recita: "Soci sostenitori: sono le persone, Istituti, Società e gli Enti nazionali ..che volontariamente contribuiscono al finanziamento dell'Associazione con una quota annuale almeno pari a venti volte la quota di associazione determinata per il Socio ordinario. Essi sono assimilati a tutti gli effetti al Socio ordinario.Vi sono due categorie di Soci sostenitori: nazionali, se iscritti presso la Presidenza Nazionale; locali, se iscritti presso le strutture periferiche".